Cassazione Penale, Sentenza n. 18806/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, in appello, della condanna per furto con strappo (art. 624-bis c.p.) inflitta con giudizio abbreviato dal Tribunale di Trani. Due motivi: 1) vizio di qualificazione del fatto: si contestava la ritenuta configurabilità del reato di furto con strappo anziché del più semplice furto (art. 624 c.p.), denunciando contraddittorietà fra dispositivo e motivazione del primo grado e sostenendo che la violenza era successiva al perfezionamento del furto; 2) vizio di motivazione e violazione di legge nella declaratoria della recidiva specifica, ritenuta sulla base delle sole precedenti condanne senza adeguata motivazione sulla maggiore pericolosità. Si è altresì rilevata l'inammissibilità delle conclusioni scritte difensive presentate tardivamente ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. con mod. dalla L. 18/12/2020, n. 176).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto correttamente qualificato il fatto come furto con strappo (art. 624-bis, comma 2 c.p.), osservando che la violenza era immediatamente diretta verso la cosa (la borsa) anche se tale violenza ha avuto ricadute sulla persona offesa, in conformità alla giurisprudenza della Corte di legittimità. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale circa la sussistenza della recidiva specifica, avendo la stessa esplicitato che il nuovo reato dimostrava una maggiore pericolosità dell'imputato. Le conclusioni difensive depositate tardivamente non sono state prese in considerazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; resta ferma la precedente condanna di merito (4 anni di reclusione e €1.000 di multa, oltre spese).
Norme richiamate
Il reato di furto con strappo può configurarsi quando la violenza è immediatamente diretta verso la cosa anche se comporta ricadute sulla persona che la detiene; la Corte territoriale ha applicato questa interpretazione conformemente alla giurisprudenza della Cassazione.
Norma sul furto semplice richiamata nella censura difensiva come possibile diversa qualificazione, ma non ritenuta applicabile alla fattispecie in presenza di violenza diretta sulla cosa.
art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen.
Citata nella motivazione di primo grado come possibile aggravante (non contestata nel fatto); la Corte di legittimità non l'ha ritenuta decisiva per la qualificazione dell'illecito come furto con strappo.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
Norma sulle modalità e termini di deposito delle conclusioni scritte; la Corte ha escluso le conclusioni difensive depositate oltre il termine previsto, ritenendole tardive e non valutabili.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti del contraddittorio della cassazione rispetto ai motivi impugnati; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti da tale disposizione.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza citata (es. Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari)
Richiamata per confermare il principio secondo cui la violenza diretta verso la cosa integra il furto con strappo anche se produce effetti sulla persona; la Cassazione ha ritenuto conforme la decisione di merito a tale consolidato orientamento.
Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè)
Riferimento richiamato dalla difesa in tema di recidiva; la Corte di cassazione ha ritenuto comunque che la motivazione della Corte d'appello fosse sufficiente a dimostrare la maggiore pericolosità dell'imputato.
Massime di principio
- La qualificazione tra furto semplice (art. 624 c.p.) e furto con strappo (art. 624-bis c.p.) dipende dalla direzione della violenza: se la violenza è immediatamente rivolta verso la cosa, il fatto può integrare il furto con strappo anche se la violenza ricade sulla persona che la detiene.
- La discrezionalità valutativa del giudice di merito può condurre a valutazioni differenti tra primo e secondo grado senza che ciò determini automaticamente un vizio: la Cassazione non annulla per semplice difformità di apprezzamento della prova tra gradi di merito, salvo travisamento o insufficiente motivazione.
- Per l'aggravante della recidiva non è sufficiente elencare precedenti: la decisione deve motivare in modo adeguato perché il nuovo reato dimostri una maggiore pericolosità dell'agente; se la Corte territoriale fornisce tale motivazione, la Cassazione tende ad attenersi alla sua valutazione.
- Le conclusioni scritte depositate oltre i termini previsti dalle norme speciali (es. art. 23 d.l. 137/2020 conv. L. 176/2020) sono irricevibili/tardive e non sono prese in considerazione; è essenziale rispettare i termini processuali anche in cassazione.
- La Corte di cassazione, in mancanza di travisamento della prova o di manifesta illogicità, dà credito alla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello e conferma la qualificazione giuridica e le ritenute aggravanti quando adeguatamente motivate.
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