Cassazione Civile, Ordinanza n. 22602/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Nel corso di un procedimento cautelare era stato disposto il sequestro giudiziario della ditta individuale e della partita IVA riferibili al ricorrente, con nomina di un custode giudiziario. Successivamente il ricorrente aveva chiesto il dissequestro e la revoca del custode, ma il giudice istruttore del Tribunale ha dichiarato l'istanza inammissibile perché il processo era sospeso per la pendenza di un regolamento di competenza e perché la domanda di revoca del provvedimento cautelare ex art. 669-decies c.p.c. non era qualificabile come atto urgente ai sensi dell'art. 48, comma 2, c.p.c. Con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost., il ricorrente ha dedotto che il mancato dissequestro gli impediva di lavorare, di accedere al credito bancario e di usufruire del contributo COVID; ha inoltre sostenuto che la ditta individuale non sarebbe suscettibile di sequestro ex art. 670 c.p.c. perché sarebbe solo il nome commerciale della persona fisica e non un'azienda, lamentando anche condotte del custode giudiziario e l'uso del proprio codice fiscale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato non avesse i caratteri della decisorietà e della definitività richiesti per il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost., poiché si limitava a dichiarare inammissibile l'istanza di dissequestro e revoca del custode per la sospensione del procedimento e per difetto di urgenza, senza decidere il merito della richiesta. La censura del ricorrente, inoltre, non si confrontava con tale ratio decidendi ma tendeva a sollecitare una nuova valutazione sul sequestro, misura cautelare anch'essa priva di carattere definitivo e decisorio. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato; disposta altresì la declaratoria sui presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 111, comma 7, Cost.
ricorso straordinario per cassazione
è ammesso solo contro provvedimenti con caratteri di decisorietà e definitività, idonei a incidere su diritti soggettivi con efficacia di giudicato
la domanda di revoca del provvedimento cautelare è richiamata per escluderne la natura di atto urgente nel caso concreto
la sospensione del processo non consentiva il compimento dell'atto richiesto, mancando l'urgenza necessaria
è richiamato dal ricorrente per contestare la sequestrabilità della ditta individuale e della partita IVA
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato in dispositivo
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. è esperibile solo contro provvedimenti non aventi forma di sentenza ma dotati congiuntamente di decisorietà e definitività; manca la decisorietà quando il provvedimento non decide il merito del diritto controverso e si limita a una statuizione processuale.
- La definitività richiede l'idoneità del provvedimento a passare in giudicato; sono quindi esclusi i provvedimenti cautelari o meramente interlocutori che restano modificabili e non definiscono la controversia.
- Quando il ricorso per cassazione non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, ma si limita a riproporre doglianze sul merito della misura cautelare, esso non può superare il vaglio di ammissibilità.
- Le misure cautelari e i provvedimenti di sequestro, in quanto privi di efficacia decisoria definitiva, non sono normalmente aggredibili con ricorso straordinario ex art. 111 Cost.; eventuali contestazioni vanno indirizzate nei mezzi di impugnazione specificamente previsti dal sistema processuale.
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