Cassazione Penale, Sentenza n. 11104/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Perugia (3/07/2023 poi sostituita da ordinanza correttiva del 24/07/2023) che aveva riconosciuto la continuazione in executivis tra reati indicati nei gruppi B e C e rideterminato la pena complessiva in 7 anni di reclusione e 2.600,00 euro di multa. Due motivi: (1) violazione o errata applicazione dell'art. 671, comma 2, c.p.p., per aver rideterminato la pena in misura superiore al cumulo materiale (pene singole cumulavano a 6 anni e 4 mesi e 3.300,00 euro di multa); (2) violazione o errata applicazione degli artt. 442 e 671 c.p.p., per non aver applicato la diminuzione di un terzo prevista per il giudizio abbreviato (sentenza GIP Trib. Terni 10/05/2016 irrevocabile 28/07/2016) sulla pena del reato considerato più grave.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 24/07/2023, corretto un errore materiale e accolto sostanzialmente la richiesta difensiva in ordine alla disciplina della continuazione e alla determinazione della pena. Per l'inammissibilità sopravvenuta non è disposta condanna alle spese processuali né versamento alla Cassa per le ammende. La decisione è resa con motivazione in forma semplificata.
Norme richiamate
Regola la continuazione tra più sentenze e le modalità di cumulo/rideterminazione della pena; dedotto come violato perché la pena rideterminata sarebbe stata superiore al cumulo materiale risultante dalle singole sentenze.
Prevede la diminuzione di pena per il giudizio abbreviato (riduzione fino a un terzo); contestato per l'omessa applicazione della diminuzione sulla pena del reato ritenuto più grave.
Principi generali per la determinazione della pena applicati dal Tribunale nella rideterminazione complessiva.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato dal Tribunale per il principio secondo cui, ai fini della quantificazione quando convivono riti diversi, si individua quale violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più alta.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma che individua il vizio di cui si duole in cassazione (inosservanza o erronea applicazione di norme di diritto).
Giurisprudenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia)
Principio secondo cui, se l'inammissibilità deriva da causa non imputabile al ricorrente (sopravvenuta carenza di interesse), il ricorrente non è condannato alle spese processuali né al versamento alla Cassa per le ammende.
Massime di principio
- Se il provvedimento impugnato viene corretto dal giudice con eliminazione del vizio dedotto in appello o cassazione (es. correzione di errore materiale che soddisfa la richiesta del ricorrente), il ricorso può divenire inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- In caso di inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse non imputabile al ricorrente, non si applicano le norme sanzionatorie sulle spese processuali né l'obbligo di versamento alla Cassa per le ammende.
- La continuazione in executivis richiede elemento di unità della programmazione criminosa; nel riconoscerla il giudice deve motivare coerentemente sui criteri temporali, teleologici e di coordinamento tra condotte (alcune precedenti pronunce di cassazione hanno annullato decisioni con motivazioni contraddittorie su tempo e luogo).
- Quando si determinano pene complessive con reati per i quali sono stati adottati riti diversi (es. giudizio abbreviato con diminuzione), il giudice deve applicare le regole del cumulo e le riduzioni previste (art. 442 c.p.p., art. 187 disp. att.) sulla base della norma che individua la violazione più grave e la pena di riferimento.
- La pubblica accusa (Procuratore generale) può chiedere alla Corte di cassazione l'annullamento senza rinvio e la rideterminazione diretta della pena per le parti interessate quando la legge e i fatti lo consentono; tuttavia, se la questione viene sanata prima della decisione, il ricorso perde interesse.
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