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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26884/2024 del 16/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla realizzazione, sul terreno limitrofo a quello dell'altra parte, di un terrapieno rimasto in essere per circa otto anni e ritenuto in violazione della disciplina sulle distanze, con conseguente asserita creazione di una illegittima servitù di veduta sul fondo vicino. Nei giudizi di merito era stata condannata la proprietaria dell'opera al pagamento di euro 12.000 a titolo di risarcimento del danno, oltre alle spese. In cassazione la parte soccombente ha proposto tre motivi. Con il primo ha denunciato violazione di norme sostanziali e processuali sostenendo che il danno non poteva presumersi automaticamente dalla sola violazione delle distanze e dalla servitù di veduta, ma doveva essere accertato in concreto, anche alla luce di circostanze che, secondo la ricorrente, escludevano il pregiudizio: uso solo saltuario dell'immobile, comproprietà del bene e mancato esercizio della servitù per la presenza di una siepe. Con il secondo motivo ha censurato la liquidazione equitativa della somma, lamentando l'assenza di criteri logici esplicitati dal giudice di merito per determinare il quantum. Con il terzo motivo ha contestato la liquidazione delle spese processuali, ritenendo errato lo scaglione di valore applicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo fondati i rilievi sulla necessità di non confondere il danno con la sola violazione della norma sulle distanze e sulla necessità che il giudice di merito indichi, sia pure sommariamente, i criteri di liquidazione del danno da lesione del diritto di godimento del bene. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame del danno e della relativa quantificazione. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, con conseguente rinvio anche per la regolazione delle spese dell'intero processo.

Norme richiamate

  • art. 872 c.c.

    Richiamato come norma violata in relazione alla disciplina delle distanze legali e alla tutela del vicino.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale norma risarcitoria, ma la Corte ribadisce che il danno non può essere affermato automaticamente: occorre il pregiudizio conseguenza della lesione del diritto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il tema dell'onere della prova: l'attore deve allegare e, se del caso, provare il pregiudizio subito anche tramite presunzioni.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato per la liquidazione equitativa del danno, che deve comunque poggiare su criteri esplicitati dal giudice.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione alla prova presuntiva del danno e alla necessità di presunzioni gravi, precise e concordanti basate su circostanze specifiche.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di valutazione delle prove e delle allegazioni delle parti.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso quale parametro di tutela del diritto di difesa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Indicato come vizio di legittimità dedotto per violazione di legge.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato nel procedimento camerale seguito per la decisione del ricorso.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di condanna alle spese di lite.

  • art. 10 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per la determinazione del valore della causa ai fini delle spese.

  • art. 15 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione ai criteri di determinazione del valore della controversia.

  • art. 5, comma 1, quarto periodo, d.m. 55/2014

    Richiamato nel terzo motivo quale parametro per la liquidazione dei compensi professionali in relazione allo scaglione di valore.

Massime di principio

  • La violazione delle distanze legali o l'imposizione di un peso assimilabile a una servitù illegittima non comporta un risarcimento automaticamente dovuto: il danno deve essere ricondotto alla concreta lesione del diritto di godimento del bene e al pregiudizio conseguenza subito dal proprietario.
  • In materia di danno da lesione di diritti reali, il riferimento al 'danno in re ipsa' va superato in favore di una logica di danno presunto o normale, fondato su circostanze specifiche allegante dalla parte danneggiata e idonee a sorreggere la prova anche presuntiva del pregiudizio.
  • Quando il danno venga liquidato equitativamente, il giudice deve indicare, almeno sommariamente, i criteri seguiti e gli elementi considerati, in modo da rendere controllabile il percorso logico della quantificazione ed evitare una liquidazione arbitraria.
  • Ai fini della quantificazione del danno da temporanea compressione del godimento della proprietà per opera realizzata in violazione delle distanze, devono essere valutati elementi come durata della lesione, riduzione di fruibilità del fondo, perdita di aria e luce, diminuzione del valore del bene e ogni altra circostanza specificamente allegata.
  • L'attore che invoca il risarcimento deve allegare il pregiudizio subito e le circostanze fattuali da cui il danno può essere desunto; la controparte può contrastare la domanda deducendo fatti idonei a escludere o ridimensionare la concreta perdita di godimento.

Come è indicizzato

MaterieProprietàRisarcimento e indennizzoProveSpese di lite
RamiDiritti realiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

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