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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08483/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano aspecifici e meramente reiterativi di quelli già dedotti in appello, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta non illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna resa in primo grado, definita all'esito di giudizio abbreviato, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Dal testo emerge che i motivi di ricorso non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, ma riproponevano in termini generici le censure già formulate in appello, contestando le conclusioni dei giudici di merito sulla sussistenza dei fatti e sulla responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata solo per individuare uno dei reati oggetto di condanna confermata in appello.

  • artt. 582-585 c.p.

    Norme incriminatrici richiamate per individuare il reato di lesioni personali aggravate oggetto di condanna confermata in appello.

  • art. 591 c.p.p.

    Non è citato espressamente, ma la declaratoria di inammissibilità è fondata sulla genericità e aspecificità dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
  • La mera denuncia generica di carenze o illogicità della motivazione non è sufficiente a fondare un motivo di ricorso se non indica puntualmente gli errori logici o giuridici della sentenza.
  • Quando la sentenza di merito contiene una motivazione non illogica e il ricorso non offre una critica argomentata e specifica, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche previste.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLesioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

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