Cassazione Penale, Sentenza n. 32856/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Rapisarda era stata condannata per la contravvenzione prevista dall'art. 44, lett. b), D.P.R. 6/6/2001 n. 380 (abusivismo edilizio). In cassazione deduceva: 1) manifesta illogicità della motivazione per presunta confusione tra metri cubi e metri quadri, con conseguente errore sulla portata dell'ampliamento (sostenendo che l'incremento fosse modesto); 2) vizio di motivazione sul diniego della sospensione del processo ai sensi dell'art. 479 c.p.p. in attesa del giudizio amministrativo relativo al diniego della sanatoria; 3) omessa motivazione circa l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato le prime due censure: ha ritenuto inammissibile il motivo fondato sulla percezione soggettiva dell'imputata e ha confermato che l'art. 479 c.p.p. non è invocabile quando il giudizio amministrativo riguarda il diniego di una sanatoria (poichĂŠ la sua decisione non incide sulla sussistenza del reato ma, al piĂš, sulla sua possibile estinzione). Tuttavia la Corte ha accolto il terzo motivo: la sentenza impugnata ha omesso di motivare sull'applicabilitĂ delle circostanze attenuanti generiche; perciò la Cassazione ha annullato la decisione limitatamente a tale punto e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per nuovo giudizio soltanto sull'eventuale riconoscimento delle attenuanti generiche, rigettando il ricorso nel resto.
Norme richiamate
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b)
art. 44, lett. b), D.P.R. 6/6/2001 n. 380
La norma disciplina illeciti edilizi; la Corte ha valutato che l'ampliamento contestato richiedeva il titolo edilizio piĂš gravoso e non poteva essere considerato di minima entitĂ, pur segnalando una confusione materiale tra metri cubi e metri quadri che però non ha inciso sull'esito.
Codice di procedura penale, art. 479
Consente al giudice penale di sospendere il procedimento quando la decisione di un giudizio civile o amministrativo può incidere sulla decisione penale; la Corte chiarisce che non può essere invocato per giudizi amministrativi che riguardano un'eventuale sanatoria che incide solo sull'estinzione potenziale del reato e non sulla sua sussistenza.
Codice di procedura penale, art. 2
Principio generale per cui il giudice penale deve risolvere tutte le questioni dalle quali dipende la decisione, salvo deroga; l'art. 479 rappresenta la deroga cui attenersi con motivazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata)
Sez. 3, n. 17528 del 24/03/2010; Sez. 3, n. 15752 del 16/01/2020
La giurisprudenza richiede motivazione puntuale quando si nega la sospensione per pendenti giudizi che potrebbero incidere sulla decisione penale e distingue i casi in cui il giudizio civile/administrativo può influire sulla sussistenza del reato rispetto a quelli che riguardano solo l'estinzione o la sanatoria.
Massime di principio
- La mera confusione formale tra metri cubi e metri quadri nella motivazione non comporta automaticamente l'annullamento se l'errore non incide sulla valutazione complessiva della fattispecie e sul motivo di impugnazione proposto.
- La richiesta di sospensione ex art. 479 c.p.p. richiede che il giudizio sospeso possa, almeno astrattamente, influire sulla sussistenza del reato; i procedimenti amministrativi che trattano solo il rilascio di una sanatoria, la cui conclusione non determina automaticamente l'eliminazione dell'illecito penale, non giustificano la sospensione, salvo distinta e adeguata motivazione.
- Il giudice d'appello deve sempre motivare espressamente sulla richiesta di sospensione e sulle ragioni per le quali ritiene non necessario attendere l'esito del giudizio pendente; la mancata motivazione è censurabile.
- L'omessa o insufficiente motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche costituisce vizio che legittima annullamento parziale con rinvio per nuovo esame limitato al punto.
- In situazione simile, il ricorrente può ottenere successo solo se dimostra che l'errore o l'omissione censurata abbia inciso concretamente sui diritti di difesa o sulla determinazione della pena; errori meramente formali o non rilevanti rispetto al tema del ricorso sono difficilmente decisivi.
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