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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33027/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, deducendo violazione di legge per il mancato avviso e mancata applicazione della nuova disciplina sulle pene sostitutive (introdotta dalla cd. riforma Cartabia: artt. 20-bis c.p. e 53 e ss. L. n. 689/1981) e per il mancato utilizzo del meccanismo processuale di cui all'art. 545-bis c.p.p., nonostante l'applicabilità transitoria della riforma ai giudizi di appello (art. 95 d.lgs. n. 150/2022). In sostanza il ricorrente lamenta che la Corte d'appello non lo ha avvisato né valutato la possibilità di sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 è transitoriamente applicabile ai giudizi in appello, ma ha precisato che l'applicazione delle pene sostitutive è rimessa alla discrezionalità del giudice e non costituisce un diritto dell'imputato. Il giudice di secondo grado non è tenuto a pronunciarsi sull'applicabilità delle pene sostitutive salvo che il ricorrente le richieda espressamente (tale richiesta può essere formulata anche in udienza). Poiché l'imputato non aveva formulato nei termini una richiesta in tal senso, non sussisteva l'obbligo di motivare il diniego e il ricorso è stato respinto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 545-bis c.p.p.

    «Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti»

    Dispone l'obbligo di avviso alle parti quando ricorrano le condizioni per la sostituzione: la Corte interpreta la norma come parte di un procedimento "bifasico" ma ritiene che l'obbligo di pronunciarsi sussista solo se l'imputato richiede la sostituzione.

  • art. 95 d.lgs. n. 150/2022

    Disposizione transitoria che rende applicabile ai processi in corso (anche in appello) la nuova disciplina sulle pene sostitutive introdotta dalla riforma; va coordinata con i limiti procedurali dell'appello.

  • art. 20-bis c.p.

    elenca le pene sostitutive: 1) la semilibertà sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva

    Inserisce le pene sostitutive nella parte generale del codice penale rinviando alla disciplina contenuta nella legge n. 689/1981; la Corte ne conferma l'applicabilità ma ne riconosce il carattere discrezionale.

  • art. 58 L. n. 689/1981

    «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato»

    Attribuisce al giudice un potere discrezionale di sostituzione, vincolato ai criteri dell'art. 133 c.p.; la Corte ribadisce che la sostituzione non è un diritto automatico ma una valutazione prognostica del giudice.

  • art. 53 L. n. 689/1981

    Norma richiamata per la disciplina delle sanzioni sostitutive; la giurisprudenza storica su questo articolo viene estesa, per i principi, alle nuove pene sostitutive.

  • art. 133 c.p.

    Fornisce i criteri per la determinazione della pena e gli indici prognostici (personalità del reo, modalità del fatto, ecc.) che il giudice deve considerare anche nella valutazione della possibilità di sostituire la pena detentiva.

  • art. 597 c.p.p.

    Regola i limiti del potere del giudice di appello e, secondo la Corte, va coordinata con la disciplina transitoria: la richiesta di sostituzione non è necessariamente preclusa se non inserita nei motivi di appello, purché formulata entro l'udienza di discussione.

Massime di principio

  • La nuova disciplina sulle pene sostitutive (d.lgs. n. 150/2022 e art. 20-bis c.p.) è transitoriamente applicabile ai giudizi di appello in corso alla data di entrata in vigore.
  • La sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva è rimessa alla discrezionalità del giudice e non costituisce un diritto automatico dell'imputato; la decisione deve essere ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p.
  • Il giudice d'appello non è obbligato a pronunciarsi sulle pene sostitutive salvo che l'imputato formuli una richiesta specifica; tale richiesta può essere presentata anche in udienza di discussione e non deve necessariamente figurare nell'atto di gravame.
  • Se l'imputato presenta una richiesta di sostituzione della pena, il giudice è tenuto a motivare il diniego con riferimento ai criteri previsti dalla legge; una motivazione manifestamente illogica può costituire motivo di cassazione.
  • In pratica, in casi simili è consigliabile che l'imputato formuli espressamente e motivi la richiesta di pena sostitutiva (richiamando i criteri dell'art. 133 c.p. e elementi di personalità e rieducazione) almeno entro l'udienza di appello, per obbligare il giudice a considerare e a motivare la decisione.

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