Cassazione Penale, Ordinanza n. 29269/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della decisione di merito, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. Con l'unico motivo ha dedotto vizio di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe omesso o male valutato i presupposti per concederle. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità perché la decisione di merito risultava sorretta da motivazione adeguata e non illogica; ha inoltre valorizzato la genericità del corrispondente motivo di appello.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna confermata in appello; dal testo non emerge altro sulla sua applicazione concreta.
art. 116, comma 5, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice richiamata quale ulteriore titolo di responsabilità confermato in appello; il testo non consente di ricavare ulteriori dettagli fattuali.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche quando la decisione di merito è sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a prospettare un dissenso valutativo sulla concessione delle attenuanti generiche, senza evidenziare specifici vizi di legge o radicali carenze motivazionali, è inammissibile.
- La genericità del motivo di appello sul punto attenuanti generiche può essere valorizzata per escludere che la doglianza sia utilmente riproponibile in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina applicata dalla Corte.
Come è indicizzato
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