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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22240/2026 del 29/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente)

La controversia

La controversia nasce dalla cessazione di un rapporto di agenzia durato dal 2008 al marzo 2017 per recesso della preponente, che aveva invocato una asserita giusta causa. L'agente ha convenuto la preponente chiedendo l'indennità di mancato preavviso, le indennità di fine rapporto previste dalla disciplina codicistica e dalla contrattazione collettiva, e il risarcimento del danno. Ha dedotto che il recesso fosse illegittimo perché basato su una giusta causa insussistente: la sostituzione di cinque sub-agenti, l'asserito sviamento di tali collaboratori da parte della preponente e un presunto calo di fatturato non dimostrato. La preponente ha resistito sostenendo che la cessazione dei sub-agenti e il crollo del fatturato integrassero giusta causa, che mancasse una domanda espressa di accertamento dell'insussistenza della giusta causa e che non fosse applicabile l'accordo economico collettivo del commercio perché essa operava nel settore agricolo. In appello la società preponente ha impugnato la decisione di primo grado che aveva riconosciuto le indennità e negato la giusta causa; in cassazione ha articolato quattro motivi: ultrapetizione per avere i giudici accertato l'assenza di giusta causa senza domanda espressa; violazione degli artt. 1750, 1751 e 2119 c.c. per avere escluso la giusta causa sulla base di una lettura erronea dei fatti; violazione dell'art. 1750 c.c. per aver riconosciuto l'indennità sostitutiva del preavviso e applicato l'AEC Commercio; violazione dell'art. 1751 c.c. e dell'art. 2697 c.c. per il riconoscimento e la quantificazione dell'indennità di fine rapporto, ritenuta fondata su una prova insufficiente e su una consulenza tecnica recepita acriticamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la domanda di pagamento delle indennità presupponeva implicitamente l'accertamento dell'assenza di giusta causa del recesso; ha dichiarato inammissibili i motivi secondo e quarto perché diretti in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione del materiale istruttorio, attività preclusa in sede di legittimità, richiamando il limite del sindacato di cassazione e la regola della doppia conforme per il vizio motivazionale; ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo perché, esclusa la giusta causa, l'indennità sostitutiva del preavviso era dovuta e l'AEC del settore commercio era applicabile anche alla mandante, non potendo questa opporre la propria appartenenza a un settore produttivo diverso dopo aver di fatto applicato quella disciplina per tutta la durata del rapporto. La ricorrente è stata condannata alle spese, oltre alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per il procedimento di definizione accelerata dei ricorsi manifestamente infondati o inammissibili.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la decisione in camera di consiglio a seguito della richiesta della ricorrente.

  • art. 99 c.p.c.

    Invocato nel primo motivo per asserita ultrapetizione, ma ritenuto non violato.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato nel primo motivo per asserita pronuncia oltre il chiesto, esclusa dalla Corte.

  • art. 1750 c.c.

    Norma sulla durata del preavviso nel rapporto di agenzia e sulla sua indennità sostitutiva, applicata in assenza di giusta causa.

  • art. 1751 c.c.

    Norma sull'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, ritenuta correttamente applicata dai giudici di merito sulla base degli accertamenti fattuali.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la giusta causa di recesso; la Corte ha escluso che, nella fattispecie accertata, ricorressero i presupposti per la sua applicazione.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ribadito che la violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce il relativo onere alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato per le censure di violazione di legge, dichiarate in parte infondate e in parte inammissibili perché mirate a contestare i fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per il vizio motivazionale, dichiarato inammissibile anche per il regime della doppia conforme.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Richiamato per affermare l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, in caso di doppia conforme se non si indicano ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato con condanna della ricorrente a una somma equitativa in favore della controparte e a una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel rapporto di agenzia, la domanda di pagamento delle indennità di fine rapporto e di mancato preavviso implica, quanto meno in via sostanziale, la contestazione dell'esistenza di una giusta causa di recesso, perché tali emolumenti presuppongono che il recesso non sia stato legittimamente intimato in tronco.
  • Il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge non può essere utilizzato per contestare la ricostruzione della fattispecie concreta operata dal giudice di merito: se la critica mira in realtà a una diversa valutazione delle prove o a una diversa lettura dei fatti, il motivo è inammissibile.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso grava; non sussiste, invece, se la doglianza riguarda solo il modo in cui le prove sono state valutate.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Gli accordi economici collettivi in materia di agenzia possono essere applicati anche al mandante che operi in un settore produttivo diverso, quando risulti che nel rapporto sia stata prestata adesione, anche implicita, alla relativa disciplina e che la stessa sia stata di fatto osservata nel corso del rapporto.
  • L'indennità sostitutiva del preavviso e l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia devono essere riconosciute sulla base dell'accertamento dell'assenza di giusta causa e dei presupposti di legge, e la loro quantificazione, quando sorretta da accertamenti di fatto e tecnico-contabili congruamente motivati, non è censurabile in cassazione come mera diversa valutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieAgenzia
RamiContratti
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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