Cassazione Penale, Sentenza n. 25769/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione che ha disposto la confisca di un immobile sito a Santa Croce sull'Arno nonostante, per il reato di riciclaggio relativo all'acquisto e ristrutturazione dell'immobile (capo A, punto 1), fosse intervenuta la prescrizione già in primo grado. Denuncia violazione degli artt. 627, comma 3 c.p.p. e 578-bis c.p.p., nonché violazione dei principi di irretroattività penale (art.25 Cost., art.2 c.p.), sostenendo che l'art.578-bis non poteva trovare applicazione perché manca una sentenza di condanna in primo grado. Con un secondo motivo deduce omessa motivazione circa la confisca dei beni mobili disposta dal G.I.P. l'11/01/2017 e sostiene che la sentenza rescindente avrebbe rimesso al giudice del rinvio la valutazione su quei beni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha deciso che: (i) non si applica l'art.578-bis c.p.p. alla confisca riferita al reato per il quale non è mai stata pronunciata condanna in primo grado (qui la prescrizione fu dichiarata dal G.U.P. in primo grado), perché l'istituto della "confisca senza condanna" richiede almeno una sentenza di condanna in primo grado; di conseguenza la confisca dell'immobile di Santa Croce sull'Arno, fondata su quella logica, era inapplicabile e va annullata; (ii) il profilo relativo alla retroattività della norma (Sezioni unite su 578-bis) non rileva nel caso concreto in relazione alla confisca per sproporzione, la quale è stata ritenuta una misura di carattere non sanzionatorio (misura di sicurezza patrimoniale); (iii) il secondo motivo relativo ai beni mobili è infondato: la sentenza rescindente ha ritenuto irrevocabile l'accertamento della sproporzione reddituale e, pur con motivazione sintetica, ha confermato la legittimità della confisca anche dei beni mobili, quindi su quei punti si è formato giudicato. In conseguenza di ciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della villa di Santa Croce sull'Arno, ordinandone il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto, e ha trasmesso comunicazione al Procuratore generale per gli adempimenti di competenza.
Norme richiamate
Secondo la sentenza, l'art.578-bis, che consente di mantenere la confisca anche in caso di prescrizione intervenuta in grado di appello o di cassazione, presuppone che sia stata pronunciata almeno una sentenza di condanna in primo grado; se la prescrizione è stata dichiarata già in primo grado (nessuna condanna), la norma non è applicabile.
Richiamato in combinato con l'art.578-bis come titolo normativo per la confisca dei beni provenienti da attività illecite (confisca allargata); la Corte ha valutato la confisca ai sensi della normativa citata ma ha escluso la sua applicabilità per l'immobile quando manca la condanna di primo grado.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente come disciplina processuale rilevante rispetto alle modalità della confisca; la Corte ha affrontato la questione sotto il profilo della necessità della sentenza di condanna in primo grado, risolvendo la doglianza a favore del ricorrente sul punto dell'immobile.
art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n.21 (introduzione art.578-bis)
Richiamato quale fonte introduttiva della norma; la Corte richiama anche la giurisprudenza di Sezioni Unite che ha qualificato taluni profili della norma come aventi natura sostanziale, ma osserva che nel caso concreto la confisca per sproporzione ha natura non sanzionatoria e pertanto la questione di retroattività non impedisce la misura sul presupposto diverso.
art. 25 Cost. e art. 2 cod. pen.
Richiamati dal ricorrente nell'eccezione di illegittimità per retroattività di norme penali sfavorevoli; la Corte ha valutato la questione ma ha ritenuto che non operi per la confisca per sproporzione nel caso concreto.
Massime di principio
- La confisca "senza condanna" ex art.578-bis c.p.p. richiede, come presupposto, che sia stata pronunciata almeno una sentenza di condanna in primo grado; se in primo grado è intervenuta la prescrizione (quindi nessuna condanna), la norma non può essere utilizzata per mantenere la confisca.
- Se una sentenza di appello che aveva disposto la condanna viene annullata dalla Cassazione, quella pronuncia di condanna deve essere considerata come "tamquam non esset" e non può costituire titolo per misure ablative definitive.
- La qualificazione della confisca (sanzionatoria vs. misura di sicurezza o patrimoniale) è rilevante per valutare questioni di retroattività delle norme: la confisca per sproporzione può essere considerata non sanzionatoria e quindi sottoposta a regole differenti rispetto alle misure a carattere penal-sanzionatorio.
- Quando la sentenza rescindente afferma l'irrevocabilità di accertamenti su specifici profili (es. sproporzione reddituale) senza rinviare la valutazione, tali aspetti possono considerarsi giudicati e non riaperti nel giudizio di rinvio.
- In ipotesi analoghe, chi intenda sostenere la legittimità di una confisca richiamata su un precedente giudicato di condanna deve verificare la sequenza processuale: la presenza di una condanna in primo grado è cruciale per mantenere la misura in caso di successiva prescrizione.
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