Cassazione Penale, Ordinanza n. 07820/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato a mesi 6 di arresto per avere, quale legale rappresentante di una cooperativa, superato i valori limite nello scarico di acque reflue industriali derivanti da attività di trattamento e rinvenimento dei metalli. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla responsabilità, contestando le modalità di accertamento del superamento dei limiti e sostenendo che l'accertamento tecnico fosse scorretto. Ha inoltre lamentato vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto che entrambe le censure mirassero a una diversa valutazione del merito e, per quanto riguarda la sospensione condizionale, ha rilevato che la doglianza non risultava dedotta in appello, con conseguente inammissibilità in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le doglianze riproponevano questioni di fatto già esaminate dai giudici di merito e tendevano a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre ritenuto congrua e non illogica la motivazione della Corte d'appello, fondata su risultanze dibattimentali, in particolare sulla correttezza del campionamento istantaneo e sull'attendibilità delle conclusioni circa il superamento dei limiti di metalli pesanti. Quanto alla sospensione condizionale della pena, la censura è stata considerata inammissibile perché non devoluta in appello, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Conseguentemente, ex art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 137, comma 5, d.lgs. 152/2006
Norma incriminatrice richiamata per punire il superamento dei valori limite nello scarico di acque reflue industriali.
La censura non dedotta in appello è inammissibile in cassazione.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere che ricorresse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito delle prove, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione congrua, logica e fondata su risultanze istruttorie oggettive.
- In materia di accertamento di scarichi idrici, il metodo di prelievo indicato dalla disciplina tecnica ha natura procedimentale e non integra, di per sé, una norma costitutiva del reato; il giudice può valorizzare campioni ritenuti comunque rappresentativi, se il procedimento seguito risulti corretto e attendibile.
- La deduzione in cassazione di una questione non devoluta al giudice di appello è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di colpa, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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