Cassazione Penale, Ordinanza n. 15767/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito che lo aveva ritenuto responsabile del reato contestato al capo B) dell'imputazione. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale e prospettando una diversa lettura delle prove, in particolare contestando l'attendibilità della persona offesa e il ragionamento che aveva collegato il furto di uno zaino all'utilizzo delle carte di credito contenute nello stesso, ritenuti dalla Corte di merito indicatori della riferibilità delle condotte al medesimo autore. Con il secondo e il terzo motivo ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessivo aumento di pena per la continuazione, lamentando una quantificazione sanzionatoria ritenuta eccessiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, operazione preclusa al giudice di legittimità, e ha reputato immune da vizi la motivazione della Corte territoriale sulla responsabilità, fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili e corroborate dagli altri elementi processuali, nonché sulla stretta contiguità temporale tra furto dello zaino e uso delle carte di credito. I motivi relativi alle attenuanti generiche e alla continuazione sono stati ritenuti manifestamente infondati, in quanto la determinazione della pena e degli aumenti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, correttamente esercitata mediante richiamo ai numerosi precedenti penali dell'imputato e alla sua abituale inclinazione a delinquere. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
Richiamato come criterio per la graduazione della pena e degli aumenti/diminuzioni sanzionatori.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del merito attraverso la richiesta di una diversa lettura delle prove o una diversa valutazione dell'attendibilità delle fonti, poiché la Corte di cassazione non può sovrapporre il proprio giudizio a quello del giudice di merito.
- La motivazione che valorizza le dichiarazioni della persona offesa, se ritenute attendibili e riscontrate da ulteriori elementi processuali, può legittimamente fondare l'affermazione di responsabilità anche quando la difesa prospetti una lettura alternativa dei dati probatori.
- La determinazione della pena, compresi il riconoscimento o meno delle attenuanti generiche e la quantificazione degli aumenti per la continuazione, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, purché il relativo esercizio sia sorretto da motivazione congrua e coerente con i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
- La presenza di numerosi precedenti penali può essere valorizzata quale elemento ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche e quale indice della serialità del comportamento illecito, se il giudice lo utilizza come base argomentativa della propria valutazione sanzionatoria.
Come è indicizzato
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