Cassazione Civile, Ordinanza n. 31608/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda l’opposizione alla stima proposta dal proprietario contro un provvedimento comunale di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, con determinazione dell’indennizzo per alcune aree ubicate in due distinti comuni. La Corte d’appello aveva ritenuto tempestiva l’opposizione, individuando come atto lesivo il provvedimento conclusivo di acquisizione sanante del novembre 2015, e aveva quantificato l’indennità facendo applicazione delle conclusioni del CTU, valorizzando la destinazione urbanistica delle aree e il criterio sintetico-comparativo. Il Comune ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, la tardività dell’azione introdotta in primo grado: sostiene che il provvedimento del 2015 fosse meramente confermativo di atti precedenti già conosciuti, e che il termine di 30 giorni per l’opposizione dovesse decorrere da tali atti anteriori, non dall’ultimo provvedimento. Con il secondo motivo contesta l’erroneità della stima, lamentando che la Corte d’appello non avrebbe considerato il vincolo di inedificabilità e la concreta eterogeneità urbanistica delle particelle, né avrebbe verificato adeguatamente i dati di mercato usati dal CTU, ritenendo ingiustificato il valore unitario di 45 euro/mq.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché il Comune non ha trascritto o indicato in modo autosufficiente il contenuto dei provvedimenti anteriori asseritamente confermativi, impedendo alla Corte di verificare l’effettiva identità di contenuto e quindi la dedotta tardività. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la Corte d’appello aveva motivato in modo analitico aderendo alle conclusioni del CTU, il quale aveva considerato le critiche di parte, applicando correttamente il criterio sintetico-comparativo e valorizzando la destinazione urbanistica e le caratteristiche omogenee del comprensorio PIP; la censura del Comune si risolveva in una richiesta di riesame del merito, non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001
"decorsi 30 giorni dalla comunicazione prevista dall’art. 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all’autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell’indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell’indennità"
disciplina l’opposizione alla stima contro l’indennità definitiva di espropriazione e il relativo termine di proposizione; la Corte ne valorizza la funzione e la permanenza della disciplina nonostante il d.lgs. n. 150/2011.
art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011
"l’opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima sia successiva al decreto di esproprio"
il termine decorre dall’atto che conclude efficacemente il procedimento espropriativo; nel caso di acquisizione sanante l’atto finale è quello che dispone l’acquisizione e determina l’indennizzo.
art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001
è qualificato come procedimento espropriativo semplificato ed eccezionale che assorbe dichiarazione di pubblica utilità e decreto di esproprio in un unico atto, con specifica motivazione sulle ragioni attuali ed eccezionali di interesse pubblico e sulla mancanza di alternative ragionevoli.
art. 23 d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato per distinguere la fisiologica offerta dell’indennità provvisoria dal successivo eventuale intervento della stima definitiva.
art. 27 d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato in relazione alla comunicazione che precede il decorso del termine per l’opposizione alla stima.
il ricorso viene scrutinato entro i limiti del sindacato di legittimità; il vizio di cui al n. 5 richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica alla consulenza o la richiesta di riesame del merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato come vizio di violazione di legge in relazione alla determinazione dell’indennità e ai criteri estimativi.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il novellato vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico principale o secondario; non consente di censurare la sola valutazione delle deduzioni difensive o della consulenza tecnica.
art. 32 d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato dal ricorrente tra le norme di disciplina della stima indennitaria delle aree espropriate.
art. 37 d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato dal ricorrente tra le norme di disciplina della stima indennitaria delle aree espropriate.
art. 40 d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato dal ricorrente tra le norme di disciplina della stima indennitaria delle aree espropriate.
art. 5-bis d.l. n. 333 del 1992
richiamato in relazione ai criteri di valutazione delle aree edificabili e alla considerazione delle possibilità legali ed effettive di edificazione.
Massime di principio
- Nell’opposizione alla stima ex art. 54 d.P.R. 327/2001, il termine di decadenza va ancorato all’atto che conclude effettivamente il procedimento ablatorio o che rende attuale la determinazione dell’indennità; chi deduce la tardività perché esistevano atti precedenti deve indicare in modo autosufficiente il contenuto di tali atti e dimostrarne la piena sovrapponibilità con l’atto impugnato.
- Il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 è un atto autonomo e conclusivo, che concentra in sé gli effetti del procedimento espropriativo; l’eventuale pregressa adozione di atti preparatori o confermativi non esclude, di per sé, la rilevanza dell’atto finale ai fini dell’impugnazione dell’indennità.
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente denunciare un generico errore di valutazione della consulenza tecnica d’ufficio: occorre individuare un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, che il giudice di merito abbia omesso di esaminare.
- Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del CTU, la motivazione è sufficiente se il consulente ha preso in considerazione e confutato le osservazioni dei consulenti di parte; le critiche che mirano solo a rimettere in discussione la stima si risolvono in contestazioni di merito non scrutinabili in cassazione.
- Nella determinazione dell’indennità di espropriazione con criterio sintetico-comparativo rilevano immobili effettivamente omogenei non solo per caratteristiche materiali, ma anche per disciplina urbanistica e condizioni giuridiche al momento del decreto ablativo; il giudice deve dar conto della rappresentatività dei dati comparativi utilizzati.
- Per i suoli inclusi in un piano per insediamenti produttivi o assimilato, la valutazione deve tener conto della potenzialità edificatoria media dell’intera zona omogenea e degli standards e indici di fabbricabilità del piano, non potendo invece assumere a riferimento il valore di lotti industriali ad edificazione diretta quando il comprensorio non sia urbanizzato o non presenti le relative caratteristiche.
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