Sentenza del 21/11/2017 n. 4746 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Ires - Agevolazioni fiscali - Associazioni sportive dilettantistiche - Regime della non commercialità - Requisiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione non è stata ritenuta sufficiente. La mera convocazione informale delle assemblee e la ridotta partecipazione dei soci non dimostrano, da sole, l'effettiva violazione del principio di democraticità. Per negare il regime agevolato è necessaria la prova concreta che la vita associativa e la gestione dell'ente siano state effettivamente sottratte alla partecipazione dei soci o che il principio democratico sia rimasto inoperante.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha contestato all'associazione la perdita della qualifica di ente non commerciale e del regime fiscale agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, ritenendo non rispettato il principio di democraticità e di piena partecipazione dei soci. In particolare, sono state valorizzate le modalità informali di convocazione delle assemblee, effettuate verbalmente o via email, e la scarsa partecipazione dei soci alle riunioni.
Norme richiamate
Articolo 148, commi 3 e 8, d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Il regime fiscale agevolato per determinati enti associativi è subordinato al rispetto di requisiti statutari e sostanziali, tra cui il principio di democraticità e la partecipazione degli associati.
La perdita dell'agevolazione non può essere desunta automaticamente da irregolarità formali o dalla scarsa partecipazione alle assemblee; occorre dimostrare l'effettiva violazione della democraticità associativa.
Articolo 90, comma 18, legge 289/2002
Le associazioni sportive dilettantistiche devono conformarsi ai principi di democraticità interna e garantire la partecipazione degli associati alla vita dell'associazione.
Il requisito democratico deve essere valutato in concreto, verificando se i soci siano stati realmente esclusi dalla gestione o se l'associazione abbia operato in modo sostanzialmente non democratico.
Massime di principio
- La sola convocazione informale delle assemblee, anche tramite comunicazioni verbali o email, non comporta automaticamente la perdita della qualifica di ente non commerciale.
- La scarsa partecipazione dei soci alle assemblee non prova, di per sé, l'assenza di democraticità: è necessario dimostrare che i soci non siano stati messi in condizione di partecipare o che la gestione sia stata concretamente sottratta agli organi associativi.
- Per disconoscere un regime fiscale agevolato occorre una prova sostanziale dell'inoperatività del principio democratico, non una mera irregolarità formale o una valutazione astratta.
- Le associazioni sportive dilettantistiche devono comunque documentare adeguatamente convocazioni, assemblee, verbali, partecipazione degli associati e funzionamento degli organi sociali, così da poter dimostrare l'effettiva democraticità della gestione.
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