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Sentenza

Sentenza del 21/11/2017 n. 294 - Comm. Trib. Prov. Como

Accertamento - Mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio fiscale - Intervenuta decadenza dei termini per l'accertamento - Irretroattività dei commi 2bis e 2ter dell'art. 12 del d.l. 78/2009.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità dell'accertamento sostenendo che i termini per l'esercizio del potere accertativo fossero già decaduti. L'Amministrazione aveva applicato il raddoppio dei termini previsto dai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 12 del d.l. 78/2009, introdotti dal d.l. 194/2009, anche in relazione a periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore. Secondo il ricorrente, tale applicazione retroattiva violava il principio di irretroattività delle norme tributarie.

La decisione

La tesi del contribuente è stata accolta. I commi 2-bis e 2-ter dell'art. 12 del d.l. 78/2009 prevedono il raddoppio dei termini per l'accertamento, ma non stabiliscono una decorrenza anteriore e non derogano espressamente all'art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente. Pertanto, non possono essere interpretati nel senso di rendere retroattivo il raddoppio dei termini. L'accertamento, se notificato oltre il termine ordinario applicabile al periodo d'imposta, deve quindi considerarsi decaduto.

Norme richiamate

  • Art. 12, commi 2-bis e 2-ter, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, introdotti dal d.l. 30 dicembre 2009, n. 194

    dispongono il raddoppio dei termini per l'accertamento

    La disciplina del raddoppio dei termini non può essere applicata retroattivamente ai periodi anteriori alla sua entrata in vigore, poiché la norma non prevede espressamente una decorrenza anteriore.

  • Art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del contribuente

    principio generale di irretroattività della norma tributaria

    Una norma tributaria non può produrre effetti retroattivi salvo una deroga espressa o inequivocabile. In assenza di tale deroga, prevale il principio di irretroattività.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento, quando introdotto da una norma successiva, si applica di regola solo alle annualità successive alla sua entrata in vigore, salvo un'espressa previsione retroattiva.
  • L'Amministrazione finanziaria non può estendere in via interpretativa una disciplina più sfavorevole al contribuente a periodi d'imposta già conclusi.
  • Per verificare la validità di un accertamento occorre individuare la disciplina vigente per il relativo periodo d'imposta e calcolare il termine ordinario di decadenza, senza applicare automaticamente norme sopravvenute.
  • In caso di contestazione della tempestività dell'accertamento, il contribuente deve verificare sia la data di scadenza del termine ordinario sia l'eventuale presenza di una disposizione espressa che ne consenta il raddoppio o la proroga.

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