Sentenza del 21/11/2017 n. 512 - Comm. Trib. Prov. Varese
Mancata impugnazione della cartella - Prescrizione triennale del credito - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che il credito fosse prescritto in tre anni, poiché la mancata impugnazione della cartella non trasforma quest'ultima in una sentenza passata in giudicato e non comporta quindi l'applicazione del termine decennale previsto dall'art. 2953 c.c. La cartella è infatti un atto amministrativo e non può essere equiparata, ai fini della prescrizione, a un provvedimento giudiziale definitivo.
La decisione
La tesi del ricorrente è stata accolta: la mancata impugnazione della cartella non modifica il termine di prescrizione proprio del credito. Il termine decennale opera soltanto quando il credito sia stato accertato con una sentenza passata in giudicato; l'art. 2953 c.c., essendo norma eccezionale, non può essere applicato per analogia alle cartelle non impugnate. Pertanto, ove il credito soggetto a prescrizione triennale non sia stato validamente interrotto, la pretesa risulta prescritta.
Norme richiamate
Art. 2953 del codice civile
I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.
La norma si applica esclusivamente ai crediti accertati con sentenza passata in giudicato. Non è estensibile per analogia alle cartelle di pagamento non impugnate, che restano atti amministrativi.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una cartella la rende definitiva sotto il profilo della contestabilità dell'atto, ma non attribuisce automaticamente al credito la prescrizione decennale.
- Il termine di prescrizione deve essere individuato in base alla natura del credito e alla disciplina specifica applicabile, non in base al semplice fatto che la cartella non sia stata impugnata.
- Il termine decennale previsto dall'art. 2953 c.c. richiede un titolo giudiziale definitivo e non può essere applicato analogicamente a un atto amministrativo.
- Per verificare la prescrizione occorre controllare la data di scadenza del credito e gli eventuali atti validi di interruzione della prescrizione, oltre alla specifica durata prevista dalla legge.
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