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Sentenza

Sentenza del 21/11/2017 n. 381 - Comm. Trib. Prov. Teramo

Accertamento - Dichiarazione - Liquidazione della dichiarazione - Mancato recepimento delle osservazioni di parte sul contenuto dell'avviso bonario - Omessa instaurazione del contradditorio - Non ricorre

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità dell'atto sostenendo che l'Ufficio, dopo aver inviato la comunicazione di irregolarità della dichiarazione prevista dall'art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973, non avrebbe instaurato un effettivo contraddittorio né avrebbe recepito o esaminato le osservazioni presentate. Secondo tale prospettazione, l'omesso confronto avrebbe dovuto comportare la nullità dell'iscrizione a ruolo.

La decisione

La contestazione è stata respinta. L'omessa instaurazione di un ulteriore contraddittorio dopo l'invio dell'avviso bonario non determina la nullità dell'atto. Se l'Ufficio non accoglie le deduzioni del contribuente, può procedere direttamente all'iscrizione a ruolo; tale iscrizione implica una valutazione negativa, anche implicita, dei chiarimenti forniti. In assenza di una specifica previsione normativa che stabilisca la nullità o una sanzione per tale omissione, l'atto resta valido.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973

    comunicazione di irregolarità della dichiarazione

    La procedura di liquidazione automatizzata consente all'Ufficio di comunicare al contribuente le irregolarità riscontrate e di esaminare le eventuali deduzioni. Se tali deduzioni non vengono accolte, l'Ufficio può procedere all'iscrizione a ruolo senza dover instaurare un ulteriore contraddittorio formale.

Massime di principio

  • L'avviso bonario non comporta necessariamente l'obbligo di un contraddittorio successivo o di una risposta espressa e analitica alle osservazioni del contribuente.
  • L'assenza di un ulteriore confronto con il contribuente non rende automaticamente nullo il ruolo o l'atto conseguente alla liquidazione automatizzata.
  • L'iscrizione a ruolo successiva al mancato accoglimento delle deduzioni può valere come valutazione negativa implicita dei chiarimenti presentati.
  • La nullità di un atto tributario deve essere prevista da una specifica disposizione normativa; non può essere desunta soltanto dalla mancata instaurazione del contraddittorio.
  • Per contestare efficacemente l'atto, il contribuente deve dimostrare non solo l'assenza di un confronto, ma anche una concreta violazione normativa o un errore sostanziale nella liquidazione.

Testo integrale

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