Sentenza del 21/11/2017 n. 381 - Comm. Trib. Prov. Teramo
Accertamento - Dichiarazione - Liquidazione della dichiarazione - Mancato recepimento delle osservazioni di parte sul contenuto dell'avviso bonario - Omessa instaurazione del contradditorio - Non ricorre
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'atto sostenendo che l'Ufficio, dopo aver inviato la comunicazione di irregolarità della dichiarazione prevista dall'art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973, non avrebbe instaurato un effettivo contraddittorio né avrebbe recepito o esaminato le osservazioni presentate. Secondo tale prospettazione, l'omesso confronto avrebbe dovuto comportare la nullità dell'iscrizione a ruolo.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L'omessa instaurazione di un ulteriore contraddittorio dopo l'invio dell'avviso bonario non determina la nullità dell'atto. Se l'Ufficio non accoglie le deduzioni del contribuente, può procedere direttamente all'iscrizione a ruolo; tale iscrizione implica una valutazione negativa, anche implicita, dei chiarimenti forniti. In assenza di una specifica previsione normativa che stabilisca la nullità o una sanzione per tale omissione, l'atto resta valido.
Norme richiamate
Art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973
comunicazione di irregolarità della dichiarazione
La procedura di liquidazione automatizzata consente all'Ufficio di comunicare al contribuente le irregolarità riscontrate e di esaminare le eventuali deduzioni. Se tali deduzioni non vengono accolte, l'Ufficio può procedere all'iscrizione a ruolo senza dover instaurare un ulteriore contraddittorio formale.
Massime di principio
- L'avviso bonario non comporta necessariamente l'obbligo di un contraddittorio successivo o di una risposta espressa e analitica alle osservazioni del contribuente.
- L'assenza di un ulteriore confronto con il contribuente non rende automaticamente nullo il ruolo o l'atto conseguente alla liquidazione automatizzata.
- L'iscrizione a ruolo successiva al mancato accoglimento delle deduzioni può valere come valutazione negativa implicita dei chiarimenti presentati.
- La nullità di un atto tributario deve essere prevista da una specifica disposizione normativa; non può essere desunta soltanto dalla mancata instaurazione del contraddittorio.
- Per contestare efficacemente l'atto, il contribuente deve dimostrare non solo l'assenza di un confronto, ma anche una concreta violazione normativa o un errore sostanziale nella liquidazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 nov 2017Sentenza del 21/11/2017 n. 294 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 21 nov 2017Sentenza del 21/11/2017 n. 378 - Comm. Trib. Prov. Teramo
- Sentenza · 21 nov 2017Sentenza del 21/11/2017 n. 507 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 21 nov 2017Sentenza del 21/11/2017 n. 512 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 21 nov 2017Sentenza del 21/11/2017 n. 613 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 21 nov 2017Sentenza del 21/11/2017 n. 1589 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →