Sentenza del 21/11/2017 n. 507 - Comm. Trib. Prov. Varese
Omesso pagamento - Sanzioni - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato dovuto per il deposito di un atto giudiziario. La normativa prevede che tale irregolarità determini l’applicazione di una sanzione amministrativa e il recupero dell’importo non versato, comprensivo degli interessi legali decorrenti dalla data di deposito dell’atto.
La decisione
È stato affermato che l’omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato deve essere sanzionato. Nell’importo iscritto a ruolo devono essere inclusi sia il contributo non pagato o pagato in misura insufficiente sia gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di deposito dell’atto. La sanzione applicabile è quella prevista dall’art. 71 del d.P.R. 131/1986, in misura compresa tra il 100% e il 200% della maggior imposta dovuta. Il mancato pagamento non impedisce la prosecuzione del giudizio e incide soltanto sul piano fiscale; la parte deve regolarizzare la propria posizione successivamente, indipendentemente dall’esito della causa.
Norme richiamate
Art. 16 del Testo unico in materia di spese di giustizia
L’omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato va sanzionato; gli interessi al saggio legale decorrono dalla data di deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione.
La disposizione impone il recupero del contributo unificato non versato o versato parzialmente e degli interessi legali, senza subordinare tale obbligo all’esito del giudizio.
Art. 71 del d.P.R. 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro)
Sanzioni amministrative dal 100% al 200% della maggior imposta dovuta.
La sanzione prevista per l’omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato è parametrata alla maggiore imposta dovuta e può variare dal 100% al 200% dell’importo non versato.
Massime di principio
- Il contributo unificato deve essere pagato correttamente al momento del deposito dell’atto; in caso contrario, l’amministrazione può recuperare l’importo dovuto, gli interessi legali e la sanzione.
- L’omesso pagamento del contributo unificato non determina, di per sé, l’inammissibilità o l’interruzione del giudizio: la conseguenza opera principalmente sul piano fiscale.
- L’obbligo di regolarizzazione permane anche se il ricorrente vince la controversia, perché il contributo unificato è collegato al deposito dell’atto e non all’esito del processo.
- In una situazione analoga è opportuno verificare tempestivamente l’importo dovuto, la data di decorrenza degli interessi e la corretta applicazione della sanzione prevista dalla normativa.
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