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Sentenza

Sentenza del 21/11/2017 n. 613 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

L'accertamento di esterovestizione di una società (asseritamente) non residente fa caducare la responsabilità solidale del rappresentante fiscale già nominato in Italia per gli atti ad esso riferibili ai fini IVA.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento IVA relativo al 2010, sostenendo di non poter essere ritenuto responsabile in solido per l'IVA dovuta sulle prestazioni di telefonia e connettività rese direttamente dalla società sammarinese a clienti italiani. L'Ufficio aveva infatti qualificato N.T. S.r.l. come società esterovestita, attribuendole una partita IVA italiana, ma aveva contestato gli obblighi IVA al rappresentante fiscale nominato quando la società era considerata non residente. Secondo il ricorrente, l'accertamento dell'esterovestizione rendeva priva di rilevanza la sua nomina e, comunque, l'IVA sulle operazioni direttamente effettuate dalla società estera avrebbe dovuto essere recuperata nei confronti della società o, nei casi previsti, dei committenti nazionali.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello. Ha ritenuto contraddittorio che l'Ufficio avesse qualificato la società come esterovestita e, al contempo, avesse mantenuto la responsabilità del rappresentante fiscale, ormai privo di autonoma rilevanza nel quadro ricostruito dall'Amministrazione. Il rappresentante fiscale risponde solidalmente solo per gli obblighi riconducibili alle operazioni per le quali la sua intermediazione è prevista; non è invece responsabile per le prestazioni rese direttamente dal soggetto non residente ai committenti italiani, quando la legge individua questi ultimi come debitori d'imposta. La sentenza di primo grado e l'avviso di accertamento sono stati annullati. Le spese processuali sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 17, commi 2 e 3, d.P.R. 633/1972

    Il soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia può adempiere gli obblighi IVA tramite un rappresentante fiscale; il rappresentante è solidalmente obbligato con il rappresentato. Il soggetto nazionale adempie direttamente in mancanza di rappresentante fiscale nominato ai sensi del comma precedente.

    La responsabilità solidale del rappresentante fiscale non è illimitata né riferibile a ogni operazione del soggetto estero. Deve essere collegata alle operazioni territorialmente rilevanti e agli obblighi che devono transitare attraverso il rappresentante. Per alcune operazioni la legge individua direttamente come debitore il committente o operatore nazionale.

  • Art. 7, d.P.R. 633/1972

    Le prestazioni di telecomunicazione sono imponibili in Italia quando utilizzate dal committente nazionale.

    La territorialità dell'operazione non determina automaticamente la responsabilità del rappresentante fiscale: occorre verificare chi sia il soggetto individuato dalla legge come debitore dell'imposta.

  • Art. 44, comma 2, lettera b), d.l. 331/1993, convertito dalla legge 427/1993

    Per determinate prestazioni di servizi, il soggetto passivo tenuto all'adempimento degli obblighi IVA è individuato nell'operatore nazionale.

    Per alcune prestazioni rese direttamente da un operatore non residente a un soggetto passivo italiano, l'obbligo IVA ricade sul committente nazionale, anche se il prestatore estero ha nominato un rappresentante fiscale.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 66/E del 4 marzo 2002

    Il rappresentante fiscale IVA non diviene punto di riferimento di tutte le operazioni effettuate dal mandante estero nel territorio dello Stato.

    La nomina del rappresentante fiscale produce effetti limitati agli obblighi e alle operazioni cui la nomina si riferisce e non estende automaticamente la responsabilità a tutte le attività del soggetto non residente.

  • Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 9449 del 12 luglio 2001

    Il rappresentante fiscale IVA non diviene punto di riferimento di tutte le operazioni effettuate dal mandante estero nel territorio dello Stato.

    Il rappresentante fiscale IVA si distingue dal rappresentante ai fini delle imposte sui redditi: non assume l'obbligazione tributaria per l'intera attività del soggetto estero, ma solo per gli adempimenti IVA che devono transitare attraverso di lui.

Massime di principio

  • La responsabilità solidale del rappresentante fiscale IVA deve essere valutata in relazione alla singola operazione e alla specifica disciplina applicabile, non può essere affermata in modo generalizzato per tutte le attività del soggetto estero.
  • Quando l'Amministrazione riqualifica una società formalmente estera come esterovestita, deve mantenere coerenza tra tale riqualificazione e l'individuazione del soggetto responsabile degli obblighi IVA; non può utilizzare contemporaneamente qualifiche incompatibili per imputare il tributo al rappresentante fiscale.
  • Per le operazioni rese direttamente da un soggetto non residente a committenti italiani soggetti passivi, occorre verificare se la normativa individui come debitore IVA il committente nazionale mediante inversione contabile o altro meccanismo, anche in presenza di un rappresentante fiscale.
  • La nomina di un rappresentante fiscale non rende quest'ultimo responsabile per operazioni estranee al perimetro degli adempimenti affidatigli o per operazioni che, secondo la legge, devono essere assolte direttamente dal cliente italiano o dal soggetto non residente.
  • In casi analoghi è essenziale distinguere tra operazioni effettuate tramite il rappresentante fiscale e operazioni effettuate direttamente dal soggetto estero, verificando per ciascuna operazione territorialità, debitore d'imposta e regime IVA applicabile.

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