Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 04/03/2015 n. 4336 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’ICI 2002 richiesta dal Comune con avviso di liquidazione notificato il 27 dicembre 2004, sulla base della rendita catastale attribuita a un immobile di categoria D/7, iscritto per la prima volta in catasto il 14 dicembre 2000 e notificata nel dicembre 2004. La contribuente aveva impugnato sia la rendita sia l’avviso. Il Comune ha contestato in Cassazione, con i primi due motivi, che la rendita notificata non potesse essere utilizzata per annualità anteriori alla notificazione e che fosse applicabile la disciplina della L. n. 311/2004; con il terzo motivo ha contestato che il Comune dovesse attendere la conclusione del giudizio sulla rendita prima di liquidare l’imposta. La contribuente ha proposto ricorso incidentale sul regolamento delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Comune e assorbito quello incidentale della contribuente. Ha escluso l’applicabilità della disciplina della L. n. 311/2004, commi 336 e 337, perché relativa a una diversa fattispecie: l’aggiornamento catastale richiesto dal Comune per immobili non dichiarati o variati. Ha inoltre affermato che una rendita, una volta notificata, può essere utilizzata anche per annualità d’imposta ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso, pur non potendo essere utilizzata prima della notificazione. Se la rendita è impugnata, la misura stabilita dalla sentenza definitiva costituisce il riferimento per determinare la base imponibile e gli effetti retroagiscono al momento della domanda. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a un’altra sezione della CTR del Piemonte, che dovrà rideterminare l’imposta sulla base della rendita accertata nel giudizio di impugnazione e provvedere anche alle spese del giudizio di legittimità e dei gradi precedenti. Nessuna liquidazione delle spese è stata disposta dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • L. n. 342/2000, art. 74, comma 1

    la disposizione di cui alla L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, - che dispone, appunto, che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione - va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia ancora suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso.

    La rendita non può concorrere alla determinazione della base imponibile prima della sua notificazione; dopo la notifica, può però essere applicata anche a annualità precedenti ancora aperte e suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso.

  • L. n. 311/2004, art. 1, commi 336 e 337

    tale normativa è riferita alla diversa ipotesi in cui sia il Comune a richiedere ai titolari di diritti reali la presentazione di atti di aggiornamento per immobili non dichiarati in catasto, ovvero per variazioni edilizie su immobili dichiarati

    La disciplina non si applica quando l’iscrizione o l’attribuzione della rendita deriva da una richiesta di aggiornamento presentata dal contribuente: riguarda invece le procedure di aggiornamento catastale promosse dal Comune per omissioni o variazioni edilizie.

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 2

    la rendita accertata dal giudice con sentenza definitiva dev'essere considerata l'unica valida ed efficace fin dal momento dell'attribuzione da parte dell'UTE, e quindi, in quanto legittimamente risultante in catasto al primo gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta, a norma del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2, è quella in base alla quale dev'essere calcolata l'imposta effettivamente dovuta

    Ai fini della base imponibile ICI, quando la rendita è stata impugnata e viene determinata con sentenza definitiva, va assunta la rendita così accertata, con effetti retroattivi al momento dell’attribuzione catastale; essa rileva se risulta in catasto al 1° gennaio dell’anno d’imposta.

Massime di principio

  • La notificazione è il momento dal quale la rendita catastale può essere utilizzata per determinare la base imponibile; ciò non impedisce di applicarla a annualità precedenti ancora aperte, purché la rendita sia stata notificata.
  • Occorre distinguere tra aggiornamento catastale richiesto dal contribuente e aggiornamento attivato dal Comune per immobili non dichiarati o modificati: la disciplina speciale della L. n. 311/2004, commi 336 e 337, riguarda la seconda ipotesi.
  • Se la rendita catastale è impugnata e il giudice ne determina definitivamente la misura, quella rendita costituisce il riferimento per calcolare l’imposta, con effetti retroattivi al momento dell’attribuzione; il giudice chiamato a decidere sull’imposta deve quindi tener conto dell’esito definitivo del contenzioso catastale.
  • L’impugnazione della rendita non impone di attendere necessariamente la conclusione del relativo giudizio prima di liquidare l’imposta: la base imponibile dovrà essere determinata considerando la rendita accertata in via definitiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.