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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45083/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per tre motivi principali: 1) vizio procedurale e violazione di legge per la mancata visione in udienza di un filmato di videosorveglianza richiesto come condizione per il giudizio abbreviato e per la mancata rinnovazione istruttoria in appello; contestava inoltre l'utilizzabilità di un "verbale di denuncia" contenente dichiarazioni confidenziali della persona offesa (Matteo Cal), ritenendole inutilizzabili/anonime; 2) errata qualificazione come minaccia (art. 612 c.p.) di espressioni contestate all'imputato, che secondo la difesa sarebbero state solo offensive e non intimidatorie; 3) vizio di motivazione e carenza nella determinazione della pena per gli aumenti applicati per la continuazione (art. 81 c.p.), mancanza di spiegazione distinta per gli aumenti dei reati satellite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse dato risposta piena e congrua alle censure: il verbale contestato è stato correttamente qualificato come annotazione di polizia giudiziaria (art. 357 c.p.) utilizzabile nel giudizio abbreviato; la mancata visione del video in udienza non è stata tempestivamente eccepita dal difensore e la mancata acquisizione o il rifiuto di rinnovazione istruttoria in appello è stato motivato come superfluo alla luce degli elementi probatori già raccolti (art. 603 c.p.p. e giurisprudenza consolidata), quindi non sindacabile in cassazione; la valutazione del carattere intimidatorio delle frasi è stata correttamente effettuata tenendo conto del contesto fattuale (l'imputato brandiva un bastone di ferro) e non è sindacabile in questa sede; la motivazione sulla determinazione della pena e sugli aumenti per continuazione è stata ritenuta adeguata, specialmente in relazione all'entità modesta degli aumenti e al richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p.; infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 357 cod. pen.

    L'annotazione di polizia giudiziaria contenente confidenze della persona offesa è qualificata come atto di indagine utilizzabile nel rito abbreviato; non si tratta di denuncia anonima quando il dichiarante è identificato.

  • art. 603, comma 1, cod. proc. pen.

    La riassunzione di prove in appello è eccezionale: va disposta solo se i dati probatori precedenti sono incerti e la prova richiesta è decisiva; il rigetto per superfluità è legittimo e il giudice d'appello può ritenere implicitamente motivate le ragioni del diniego se la decisione mostra elementi sufficienti per la valutazione della responsabilità.

  • art. 612 cod. pen.

    La valutazione della minaccia va fatta nel contesto complessivo dei fatti; parole che isolate paiono offensive possono assumere valore intimidatorio se accompagnate da comportamenti e strumenti minacciosi (es. brandire un bastone di ferro).

  • art. 81 cod. pen.

    L'aumento di pena per continuazione richiede motivazione, ma il grado di dettaglio richiesto è proporzionale all'entità dell'aumento; per aumenti di modesta entità la motivazione può essere meno analitica purché consenta la verifica del rispetto dei limiti e del rapporto di proporzione tra le pene.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio guida nella determinazione della pena (modalità della condotta, gravità del danno, ecc.), fornendo base motivazionale sufficiente per il giudizio di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende nell'ipotesi di ricorso inammissibile, valutati i profili di colpa dell'impugnazione.

  • art. 24 Cost.

    Riferimento normativo alla garanzia del diritto di difesa menzionato tra le censure; la Corte ha ritenuto non violato tale diritto alla luce della completezza della motivazione e della mancata tempestiva eccezione difensiva.

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato le annotazioni di polizia giudiziaria contenenti confidenze identificabili della persona offesa possono essere utilizzate come elemento probatorio, non configurandosi automaticamente come "denuncia anonima".
  • La mancata acquisizione in udienza di una prova richiesta (es. filmato) integra una nullità che deve essere eccepita tempestivamente: se il difensore non la eccepisce prima della chiusura della fase probatoria la nullità si considera sanata.
  • In appello la richiesta di rinnovazione istruttoria è eccezionale: il giudice può rifiutarla se ritiene la prova superflua alla luce degli elementi già emersi; tale rifiuto è sindacabile solo se la motivazione è assente o manifestamente insufficiente.
  • La valutazione della rilevanza intimidatoria di parole va compiuta tenendo conto del contesto fattuale (comportamento, strumenti usati, interazione con le vittime); questioni di merito ben motivate dai giudici di merito non sono sindacabili in cassazione.
  • Nella determinazione degli aumenti per continuazione il grado di dettaglio motivazionale richiesto è proporzionale all'entità dell'aumento: per aumenti minimi è sufficiente richiamare i criteri generali (art. 133 c.p.) e illustrare la congruità complessiva della pena.
  • Un ricorso generico che si limita a reiterare questioni già esaminate e motivate in grado d'appello senza confutare specificamente la motivazione impugnata è privo di carattere argomentativo e rischia l'inammissibilità.

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