Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 08/07/2015 n. 14237 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 50.12.09, depositata il 20 aprile 2009, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia e confermato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro per il 2002, negando l’aliquota agevolata prevista dall’art. 33 della legge n. 388 del 2000. Ha dedotto, con due motivi connessi, la violazione del divieto di ius novorum in appello e un vizio di motivazione: la CTR aveva escluso l’agevolazione perché l’immobile sarebbe stato oggetto di ristrutturazione e non di demolizione, benché tale ragione non figurasse nell’avviso di liquidazione né fosse stata proposta in primo grado. L’avviso, infatti, motivava la revoca soltanto sostenendo che l’immobile non ricadeva in un’area interessata da un piano particolareggiato approvato o equiparato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassato senza rinvio la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, accolto il ricorso introduttivo della società e annullato l’avviso di liquidazione. Ha ritenuto nuova e inammissibile la ragione introdotta dall’Agenzia soltanto in appello: essa modificava il fatto materiale posto a fondamento della pretesa fiscale. Era inoltre passato in giudicato, per mancata impugnazione, il riconoscimento dell’equiparazione del piano di lottizzazione privato convenzionato a un piano particolareggiato. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la particolarità della questione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18, comma 2, 19 e 24, comma 2

    il giudizio tributario, anche in base alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, art. 19 e art. 24, comma 2, è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso atto indicati

    Il giudizio tributario verifica la legittimità della pretesa così come motivata nell’atto impugnato: i presupposti di fatto e di diritto indicati nell’atto delimitano l’oggetto della controversia.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    Se dunque la norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2 invocata dal ricorrente comporta esclusivamente la preclusione delle eccezioni "nuove" e cioè di quelle eccezioni che si risolvono in "mutamento, in secondo grado, degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa" con conseguente ampliamento del "thema decidendum"

    Il divieto di nuove eccezioni in appello preclude l’introduzione di elementi materiali nuovi che modifichino il fatto costitutivo della pretesa e allarghino il tema della decisione. Non impedisce invece una diversa qualificazione giuridica dei fatti materiali già acquisiti al processo.

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3

    la finalità della richiamata norma di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 è quella di "agevolare l'attività edilizia di attuazione dei piani particolareggiati, diminuendo, per l'acquirente edificatore, il primo costo, comprensivo degli afferenti oneri fiscali, dell'edificazione connesso all'acquisto dell'area"

    L’agevolazione mira a ridurre il costo iniziale dell’edificazione connessa all’acquisto dell’area e va letta in rapporto alla possibilità concreta di edificare nell’ambito di un piano attuativo, non soltanto alla denominazione formale dello strumento urbanistico.

  • Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 30

    il richiamato art. 2 comma 30 della L. n, 350/2003, per il quale "nell'ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le agevolazioni fiscali di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3 si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore" deve essere inteso quale norma "di interpretazione autentica (in senso atecnico) non già del comma 3 detto ma della sua vera ratio"

    Per i piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, l’agevolazione si applica dopo la sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore; rileva la funzione urbanistica del piano e la possibilità di edificare, non il solo riscontro formale della classificazione come piano particolareggiato.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La Corte può decidere la causa nel merito, senza rinvio, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; nel caso concreto ha quindi accolto direttamente il ricorso introduttivo e annullato l’avviso.

Massime di principio

  • La legittimità di un atto tributario va valutata sulla base dei fatti e delle ragioni giuridiche indicati nell’atto stesso: l’Amministrazione non può sostituire in appello il fondamento fattuale della pretesa con uno nuovo.
  • In appello tributario è preclusa la nuova eccezione che introduce fatti materiali diversi e amplia il tema della controversia; resta invece possibile prospettare una diversa qualificazione giuridica dei fatti già acquisiti.
  • Se il contribuente ottiene in primo grado il riconoscimento di un presupposto della pretesa agevolativa e tale capo non viene impugnato, esso passa in giudicato e non può essere rimesso in discussione in seguito.
  • Per l’agevolazione dell’art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000, può rilevare un piano attuativo privato convenzionato equiparabile funzionalmente a un piano particolareggiato; la convenzione sottoscritta e la concreta possibilità di edificare assumono rilievo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.