Cassazione Penale, Sentenza n. 48889/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della condanna per tentato furto pluriaggravato (art. 625 c.p. comma 1 nn. 5) e 7)). Cirelli deduce il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. per il modesto valore della merce e per l'arresto dell'azione allo stadio del tentativo. Piscione e Di Michele contestano (1) l'applicabilità dell'aggravante di cui al n. 7) dell'art. 625 c.p., attesa la sorveglianza continuativa dell'esercizio che avrebbe reso il furto prevedibilmente rilevabile; e (2) il diniego dell'attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62 n. 4 c.p.) perché la merce era di scarso valore e fu restituita senza impossessamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Il ricorso di Cirelli è inammissibile perché solleva una doglianza inedita non prospettata nel gravame di merito. I ricorsi di Piscione e Di Michele sono inammissibili: il primo motivo è manifestamente infondato in quanto, secondo la giurisprudenza consolidata correttamente applicata dai giudici del merito, l'aggravante fondata sull'esposizione della cosa alla pubblica fede sussiste quando la sorveglianza è soltanto saltuaria e non era predisposta in modo diretto e continuativo prima dell'azione furtiva (quindi la ricostruzione che ha qualificato il fatto come tentativo non esclude l'aggravante); il secondo motivo è in realtà una censura di merito (richiesta di rivalutazione fattuale) sul mancato riconoscimento della tenuità del danno, valutazione che la Cassazione non riforma in sede di legittimità quando risulti motivata dal giudice del merito. Conseguentemente le ricorrenti sono condannate al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice Penale, art. 625 comma 1 nn. 5) e 7)
Rilevata la sussistenza della fattispecie di furto pluriaggravato: la n.7) (esposizione della cosa alla pubblica fede) si considera applicabile quando la merce sottratta è esposta e la sorveglianza è soltanto saltuaria; per escluderla è richiesta una sorveglianza diretta e continuativa predisposta anteriormente all'azione furtiva.
L'attenuante della speciale tenuità del danno può essere riconosciuta anche nel delitto tentato solo se, con certezza ragionevole e mediante giudizio ipotetico fondato sulle modalità del fatto, si desume che il danno sarebbe stato di entità minima; la mera restituzione della merce o il modesto valore non impongono automaticamente il riconoscimento dell'attenuante.
Codice di Procedura Penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese e una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso in Cassazione; applicata per condannare le ricorrenti al versamento di euro 3.000 e al pagamento delle spese processuali.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5, Sent. n. 8019/2010 Addyani; Sez. 5, Sent. n. 6351/2021 Esposito; Sez. U, Sent. n. 28243/2013 Zonni)
Sez. 5, Sent. n. 8019 del 22/01/2010; Sez. 5, Sent. n. 6351 del 08/01/2021; Sez. U, Sent. n. 28243 del 28/03/2013
Richiamate per i principi che (i) l'aggravante per esposizione della cosa alla pubblica fede è esclusa solo quando la sorveglianza diretta e continuativa fosse predisposta anteriormente all'azione furtiva e renda la percezione del fatto quasi inevitabile; (ii) l'attenuante della tenuità del danno nel tentativo richiede una valutazione ipotetica e certa dell'esiguo danno, non una semplice rivalutazione di merito.
Massime di principio
- Per escludere l'aggravante prevista dal n. 7) dell'art. 625 c.p. (esposizione della cosa per pubblica fede) è necessario che la sorveglianza della merce fosse diretta e continuativa, predisposta prima dell'azione: la sorveglianza saltuaria o l'attenzione suscitata dall'atteggiamento del cliente non sono sufficienti.
- L'attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62 n. 4 c.p.) può operare anche nel delitto tentato solo se, con un giudizio ipotetico fondato sulle modalità del fatto, si può con ragionevole certezza affermare che il danno sarebbe stato minimo; non basta la mera restituzione della merce o il suo basso valore senza valutazione motivata in tal senso.
- La Corte di Cassazione non ammette doglianze inedite non prospettate nei gradi di merito: nuove questioni di diritto o fattuali non sollevate nel gravame rendono il ricorso inammissibile.
- Le impugnazioni che richiedono una rivalutazione del merito fattuale (c.d. censure di fatto) sono, di norma, inammissibili o manifestamente infondate in Cassazione se il giudice di merito ha fornito motivazione congrua; la Cassazione interviene su questioni di diritto e su profili di motivazione viziati da errori logici o normativi.
- In caso di inammissibilità del ricorso la parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese e a una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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