Cassazione Civile, Ordinanza n. 35558/2023 del 20/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per le annualità 2007 e 2008, sostenendo di esercitare l'attività professionale senza autonoma organizzazione. A sostegno aveva prodotto la documentazione dichiarativa (quadri del modello UNICO con indicazione analitica delle spese). Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, il ricorso era stato rigettato in primo grado e in appello. In un precedente giudizio di cassazione, la Corte aveva già cassato con rinvio la decisione di merito, censurando l'erronea valorizzazione di dati meramente quantitativi (reddito professionale, quota di ammortamento dei beni, spese alberghiere) anziché della qualità e idoneità dei beni a incrementare la capacità lavorativa. Nel giudizio di rinvio la CTR ha nuovamente respinto l'appello, limitandosi anche per il 2008 ad affermare che la contribuente non aveva assolto l'onere della prova. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 384 c.p.c. e degli artt. 2 e 3 d.lgs. 446/1997 per mancato rispetto del principio di diritto enunciato dalla Cassazione e per mancata valutazione qualitativa dei beni strumentali; 2) violazione degli artt. 1, 2 e 3 d.lgs. 446/1997 per avere la CTR attribuito rilievo al valore dei beni strumentali ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., con riferimento all'annualità 2008 e alla documentazione prodotta (quadri RE2, RE7, RE11, RE12).
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato perché il giudice di rinvio non si è attenuto al principio di diritto già fissato nel precedente giudizio di cassazione: ha reiterato una valutazione meramente quantitativa dei beni strumentali e, per il 2008, si è limitato a una formula apodittica sull'onere della prova. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente, affinché riesamini entrambe le annualità valutando in modo qualitativo la documentazione prodotta e l'effettiva incidenza dei beni sull'organizzazione dell'attività professionale, secondo il principio già enunciato dalla Cassazione.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può disattenderlo riproponendo il medesimo errore di diritto.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono stati evocati come parametri del vizio di violazione di legge e di nullità della sentenza per mancato rispetto del giudicato di diritto formatosi sul rinvio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato dedotto l'omesso esame di fatti decisivi, con riferimento alla documentazione relativa all'annualità 2008.
art. 1 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato nel motivo di ricorso come norma del tributo IRAP.
art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato per il presupposto dell'imposta e per la nozione di autonoma organizzazione nei redditi di lavoro autonomo.
art. 3 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato per delimitare i soggetti passivi dell'IRAP e il presupposto impositivo nel caso del professionista.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; la sua violazione integra errore censurabile in sede di legittimità.
- Ai fini dell'IRAP del professionista, l'autonoma organizzazione non può essere desunta dal solo dato quantitativo del reddito, del volume d'affari o dell'ammontare dei beni strumentali, ma richiede una valutazione qualitativa della loro idoneità a incrementare la capacità lavorativa del soggetto.
- Spese accessorie o di trasferta, ovvero beni strumentali di modesto rilievo rispetto al reddito prodotto, non sono di per sé sufficienti a provare l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
- In presenza di documentazione specifica prodotta dal contribuente, il giudice di merito deve esaminarla e motivare in modo non apodittico sull'effettiva incidenza degli elementi organizzativi per ciascun periodo d'imposta.
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