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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10243/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 06/04/2023 che aveva rigettato le istanze di revoca/annullamento dell'ordine di demolizione relativo a due immobili ad Ischia. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 39 L.724/1994 e vizio di motivazione perché le opere sarebbero state ultimate "al rustico" entro il 31/12/1993 ai sensi dell'art. 31, co.2 L.47/1985; (2) violazione dell'art. 17-bis L.241/1990 (silenzio-assenso) sostenendo che il silenzio della Soprintendenza debba valere come assenso per le autorizzazioni paesaggistiche; (3) violazione dell'art. 39 L.724/1994 e richiamo agli artt. 38 e 39 L.47/1985 perché sarebbero stati rilasciati titoli abilitativi successivi (permesso di costruire n.24057/2003, permesso in sanatoria n.11/2020, autorizzazione paesaggistica n.73/2019) che, secondo il ricorrente, giustificherebbero la revoca della procedura esecutiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese. Motivazione: il primo e il terzo motivo sono inammissibili perché rappresentano censure di fatto o deduzioni generiche su questioni già decise nei precedenti provvedimenti del giudice dell'esecuzione (in particolare il provvedimento del 03/02/2021) e la Corte non riesamina documen- tazione probatoria di fatto. Quanto al requisito della "ultimazione al rustico" al 31/12/1993, la Corte conferma l'interpretazione restrittiva (necessario completamento della copertura e tamponamento dei muri perimetrali) e ritiene provato che i manufatti non fossero ultimati in quella data. Il secondo motivo è infondato: in materia di tutela paesaggistica e per la procedura di condono prevista dalla L.724/1994 (richiamando l'art.32 L.47/1985) non opera il regime generale del silenzio-assenso, essendo richiesto un provvedimento espresso della Soprintendenza; il silenzio vale come silenzio-rifiuto impugnabile in sede amministrativa. La Corte precisa inoltre che l'art.146 d.lgs.42/2004 e l'art.17-bis L.241/1990 non derogano al regime più rigoroso previsto dalla disciplina speciale del condono in zona vincolata.

Norme richiamate

  • L. 23 dicembre 1994, n. 724 (art. 39)

    Norma centrale nella vicenda per disciplinare i presupposti per la revoca dell'ordine di demolizione in presenza di richieste di condono: il giudice dell'esecuzione deve verificare i requisiti temporali e sostanziali per l'applicazione della disciplina di condono; la Corte ne applica i principi per escludere la sanatoria quando mancano i presupposti.

  • L. 28 febbraio 1985, n. 47 (art. 31, co. 2)

    Richiamata dal ricorrente per qualificare come "ultimata" la realizzazione al rustico; la Corte interpreta la norma in senso restrittivo: per considerare un'opera ultimata al rustico è necessario il completamento della copertura e il tamponamento dei muri perimetrali.

  • L. 28 febbraio 1985, n. 47 (art. 32)

    "il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto". "Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria."

    Nel procedimento di sanatoria/condono su aree vincolate il rilascio del titolo è subordinato al parere espresso delle amministrazioni preposte; il legislatore concede 180 giorni alla Soprintendenza e il decorso del termine è qualificato come silenzio-rifiuto impugnabile, mentre il dissenso motivato preclude la sanatoria.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241 (art. 17-bis e art. 20)

    L'art.17-bis disciplina in generale il silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni; tuttavia la Corte ritiene che questa disciplina generale non si applichi quando esiste una normativa speciale e più rigorosa (es. L.724/1994 e art.32 L.47/1985) in materia di vincoli paesaggistici, dove è richiesta pronuncia espressa.

  • D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 146)

    Norma che regola l'autorizzazione paesaggistica preventiva; la Corte afferma che l'art.146 può essere rilevante in generale ma non prevale sulla disciplina speciale più rigorosa del condono (L.724/94), che impone un regime diverso per le autorizzazioni in sanatoria su aree vincolate.

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (art. 36 e richiamo art. 20, comma 6)

    Riferimento alla normativa edilizia generale: il giudice dell'esecuzione deve verificare che il titolo abilitativo sia rispondente alle condizioni di legge (art.36 DPR 380/2001). L'art.20 comma 6 è richiamato dall'art.32 L.47/1985 per le modalità di acquisizione dei pareri.

Massime di principio

  • Questioni di fatto riguardanti lo stato di ultimazione dei lavori (es.: se un'opera fosse "ultima- ta" al 31/12/1993) sono in gran parte insindacabili in sede di legittimità e richiedono prove di fatto valutabili in primo grado o dal giudice dell'esecuzione; la Cassazione non riesamina il mero apprezzamento probatorio.
  • Per qualificare un'opera come "ultimata al rustico" ai fini del condono è necessario il completamento della copertura e il tamponamento dei muri perimetrali; semplici elementi temporanei o coperture precarie non bastano.
  • In caso di interventi realizzati in zone sottoposte a vincolo paesaggistico/ambientale, la procedura di sanatoria/condono richiede il preventivo e positivo coinvolgimento delle amministrazioni preposte (es. Soprintendenza). Il silenzio della Soprintendenza nella procedura di condono è generalmente qualificato dalla giurisprudenza come silenzio-rifiuto e non come silenzio-assenso.
  • La disciplina generale del silenzio-assenso (art.17-bis L.241/90 o analoghe) non prevale su norme speciali più rigorose: quando la legge sul condono o norme di tutela prevedono un regime diverso, si applica la disciplina speciale.
  • Titoli abilitativi o documenti già valutati in precedenti procedimenti esecutivi non possono essere novellamente invocati come "nuovi atti" a meno che non emergano fatti o documenti realmente nuovi; il giudice dell'esecuzione valuta la legittimità sostanziale dei titoli, anche rispetto al rispetto dei pareri richiesti.
  • Se si ritiene che la Soprintendenza non abbia espresso il parere dovuto, il rimedio corretto è l'impugnazione in sede amministrativa (TAR) del silenzio-rifiuto o del provvedimento negativo, oltre che l'adozione delle ulteriori iniziative previste dall'iter di condono.

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