Cassazione Penale, Ordinanza n. 21698/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Con l'unico motivo ha denunciato inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta di sottrazione non dovesse essere considerata furto consumato ma solo tentato. La censura era incentrata sull'assunto che il possesso della refurtiva non fosse stato sufficientemente autonomo o stabile da integrare la consumazione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo perché la sottrazione e il conseguente impossessamento si erano già realizzati, sia pure per breve tempo, prima dell'intervento delle forze dell'ordine e comunque al di fuori della loro vigilanza e di quella della persona offesa. La Corte ha valorizzato il fatto che l'agente aveva conseguito un'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, allontanandosi con essa di circa venti metri dall'esercizio commerciale. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il furto si considera consumato quando la cosa sottratta è entrata nella disponibilità autonoma ed effettiva dell'agente, anche se per un tempo breve, prima dell'intervento di terzi e al di fuori della vigilanza della persona offesa o della polizia.
La sentenza richiama il furto aggravato come titolo di reato già definitivamente ritenuto dai giudici di merito.
La sentenza richiama il reato di resistenza a pubblico ufficiale quale ulteriore fattispecie confermata in appello.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il furto è consumato quando l'agente consegue, anche solo momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della cosa sottratta, senza che sia necessario un possesso duraturo o stabile.
- La mera breve durata del possesso della refurtiva non vale a degradare il fatto a tentativo se la sottrazione si è già perfezionata prima dell'intervento delle forze dell'ordine o della vigilanza della persona offesa.
- Ai fini della distinzione tra tentativo e consumazione nel furto, è decisivo verificare se l'agente si sia effettivamente allontanato con il bene sottratto e ne abbia avuto una disponibilità autonoma, sia pure per un lasso temporale limitato.
- Quando il motivo di ricorso censura la qualificazione del fatto in modo incompatibile con la ricostruzione di merito correttamente motivata, il ricorso può essere dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile.
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