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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25322/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha ricorso avverso la sentenza del GIP che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., in relazione a un reato in materia di stupefacenti. Con l'unico motivo ha dedotto, in modo generico, la mancata verifica da parte del giudice delle condizioni per una pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p. e il conseguente difetto di motivazione sul punto. La Corte ha rilevato che, nel procedimento di patteggiamento, il ricorso per cassazione è inammissibile quando si censuri la mancata verifica dell'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnazione alle sole ipotesi tassative di violazione di legge previste dalla norma.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato come base del procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    È interpretato come norma che limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi tassative di violazione di legge previste dalla disposizione.

  • art. 129 c.p.p.

    Evoca l'obbligo del giudice di verificare l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento, ma la sua deduzione come motivo di ricorso è ritenuta non ammissibile nei limiti dell'impugnazione della sentenza di patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme incriminatrici richiamate per il reato oggetto dell'applicazione di pena.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con patteggiamento, l'impugnazione per cassazione è ammissibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non potendo essere utilizzata per contestare in via generica la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • La deduzione del vizio relativo all'omesso controllo delle condizioni per il proscioglimento non integra, di per sé, una violazione di legge deducibile avverso la sentenza applicativa della pena, se non rientra nelle specifiche ipotesi di ricorribilità previste dalla disciplina speciale del patteggiamento.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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