Sentenza n. 1305/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare - della determinazione dirigenziale n. 962 del 6 giugno 2025 con la quale l’A.S.S.T. dei Sette Laghi ha emesso la “decisione a contrarre per l’aggiudicazione in estrema urgenza, ai sensi dell’art. 76 comma 2 lett. C) D.lgs. 36/2023 e s.m.i. del servizio di logistica sanitaria (…) per un periodo di sei (6) mesi, con eventuale opzione di proroga contrattuale fino a ulteriori sei (6) mesi, e comunque nelle more dell’aggiudicazione di una procedura di gara aperta pluriennale per il servizio di logistica sanitaria, per un importo complessivo di spesa pari a € 2.598.600,00 IVA inclusa”; - della determinazione dirigenziale n. 1018 del 13 giugno 2025, con la quale l’A.S.S.T. dei Sette Laghi ha indetto una “procedura negoziata senza bando in via di estrema urgenza ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. c) D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio di logistica sanitaria occorrente all’ASST dei Sette Laghi per un periodo di 6 mesi, con eventuale opzione di proroga contrattuale fino a ulteriori 6 mesi, e comunque nelle more dell’aggiudicazione di una procedura di gara aperta pluriennale per il servizio di logistica sanitaria”; - della determinazione dirigenziale n. 1165 dell’8 luglio 2025 di nomina della commissione giudicatrice; - della determinazione dirigenziale n. 1222 del 16 luglio 2025 di aggiudicazione della medesima procedura; - di tutti i verbali di gara; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale a quelli che precedono, ivi compreso il contratto eventualmente stipulato nelle more della decisione; - nonché per la dichiarazione di inefficacia dei contratti medio tempore eventualmente stipulati tra la Stazione appaltante e gli aggiudicatari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di indizione, nomina della commissione e aggiudicazione di una procedura negoziata senza bando in estrema urgenza per il servizio di logistica sanitaria, nonché gli atti di gara e l’eventuale contratto
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la decisione a contrarre, l’indizione e l’aggiudicazione della procedura negoziata senza bando, esperita dall’azienda sanitaria ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. c), d.lgs. 36/2023, per l’affidamento semestrale del servizio di logistica sanitaria, con eventuale proroga di ulteriori sei mesi e nelle more di una gara aperta pluriennale. Ha dedotto un unico articolato motivo, prospettando la violazione e falsa applicazione dell’art. 76, commi 2 e 7, d.lgs. 36/2023, nonché dei principi di buon andamento, adeguatezza, favor partecipationis e libertà di concorrenza. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza, contraddittorietà, manifesta iniquità, sviamento, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto assoluto di motivazione. In sede cautelare il TAR aveva ritenuto il ricorso infondato, rilevando che la procedura urgente era stata utilizzata per fronteggiare, in attesa di una nuova gara, le conseguenze della risoluzione del precedente contratto relativo alla distribuzione dei farmaci nei presidi ospedalieri.
La decisione
La ricorrente ha depositato e previamente notificato alle parti costituite una dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. Le parti costituite non si sono opposte alla rinuncia, ma hanno chiesto la condanna della ricorrente alle spese. Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 84 c.p.a.: notificazione della rinuncia alle parti costituite nel termine previsto, conferimento di procura speciale al difensore e mancata opposizione delle altre parti. Ha quindi dato atto della rinuncia e dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza definire nel merito le censure rivolte agli atti di gara. Le spese, in assenza di accordo tra le parti, sono state poste a carico della ricorrente ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a., valorizzando l’andamento del giudizio e la già rilevata infondatezza del gravame in sede cautelare. La ricorrente è stata condannata a pagare 1.000 euro, oltre IVA e accessori di legge, a ciascuna delle tre parti costituite.
Norme richiamate
art. 76, comma 2, lett. c), d.lgs. 36/2023
procedura negoziata senza bando in via di estrema urgenza
La norma è stata richiamata quale base giuridica della procedura negoziata urgente utilizzata dall’azienda sanitaria per fronteggiare le conseguenze della risoluzione del precedente contratto, nelle more dell’indizione di una gara aperta pluriennale.
art. 76, comma 7, d.lgs. 36/2023
La disposizione è stata dedotta dalla ricorrente come parametro di legittimità della procedura negoziata, ma il giudizio si è estinto per rinuncia senza una decisione di merito sulla relativa censura.
Consente la rinuncia al ricorso e richiede, nella fattispecie, la notificazione alle parti costituite, il rispetto del termine antecedente l’udienza e la procura speciale al difensore.
In mancanza di accordo tra le parti, consente di porre le spese processuali a carico della parte rinunciante; il TAR lo ha applicato condannando la ricorrente alle spese.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
È stato applicato quale fondamento della dichiarazione di estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio quando sia stata previamente notificata alle parti costituite nel termine previsto, sia sorretta da procura speciale conferita al difensore e non vi sia opposizione delle parti costituite.
- In mancanza di un accordo sulle spese, la parte che rinuncia al ricorso può essere condannata alle spese processuali ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a.; nella relativa liquidazione il giudice può considerare l’andamento del giudizio e l’attività processuale effettivamente svolta.
- La dichiarazione di estinzione per rinuncia impedisce la decisione di merito sulle censure rivolte agli atti amministrativi, anche quando tali censure siano state valutate negativamente in sede cautelare.
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