Sentenza del 18/07/2019 n. 19338 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2008-2010, riguardanti un immobile catastalmente classificato come unità collabente F/2, privo di rendita e inutilizzabile. Con il primo motivo ha sostenuto che l’imposta non potesse essere calcolata sul valore dell’area edificabile sottostante, poiché l’immobile, pur privo di rendita, restava un fabbricato e non un’area edificabile. Con il secondo motivo ha contestato le sanzioni, deducendo l’incertezza normativa e l’affidamento derivante dalla qualificazione fiscale dell’immobile come fabbricato strumentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha affermato che un fabbricato classificato F/2, privo di rendita e incapace di produrre reddito, non è soggetto a ICI perché la base imponibile è pari a zero. L’imposta non può essere recuperata tassando l’area di sedime come area edificabile, poiché si tratta di un’area già edificata e non di un’area edificabile autonoma. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso originario del contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state compensate, in ragione del consolidamento solo durante il giudizio dell’orientamento giurisprudenziale applicabile.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1
L’ICI riguarda il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
Il fabbricato collabente F/2 continua a rientrare nella categoria normativa dei fabbricati fino all’eventuale demolizione completa; pertanto il presupposto dell’imposta non viene meno, ma manca una base imponibile effettiva.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5
La base imponibile dei fabbricati è determinata secondo i criteri catastali previsti dalla legge.
Per un’unità F/2 priva di rendita e incapace di produrre ordinariamente reddito, la base imponibile è considerata pari a zero. Non è consentito sostituirla con il valore venale dell’area sottostante.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8
È stato richiamato in relazione alla possibilità di escludere o non applicare le sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria; la questione è rimasta assorbita dall’accoglimento del primo motivo.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6
È stato invocato per escludere la responsabilità sanzionatoria in caso di errore incolpevole o di incertezza normativa; anche questo motivo non è stato esaminato nel merito perché assorbito.
Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza e decidere direttamente la controversia nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Cass. n. 17815/2017, Cass. n. 23801/2017, Cass. nn. 8620/2019 e 10122/2019
La giurisprudenza richiamata stabilisce che il fabbricato F/2 non è tassabile come fabbricato per assenza di rendita e non è tassabile come area edificabile finché non venga demolito, momento dal quale l’area può acquisire autonoma rilevanza impositiva.
Massime di principio
- Un immobile accatastato in categoria F/2, privo di rendita e qualificato come collabente, non è normalmente soggetto a ICI sulla base del valore dell’area sottostante.
- La mancanza di rendita non trasforma il fabbricato collabente in un’area edificabile: fino alla demolizione, l’area di sedime resta giuridicamente distinta da un’area edificabile autonoma.
- L’imposizione sull’area può iniziare dopo la demolizione, quando l’area recupera autonomia e presenta i requisiti per essere qualificata come edificabile secondo gli strumenti urbanistici.
- L’amministrazione non può introdurre per via interpretativa una nuova categoria imponibile, come l’area già edificata, per recuperare un’imposta non dovuta sul fabbricato.
- La qualificazione catastale F/2 deve essere effettiva e coerente con lo stato dell’immobile; eventuali contestazioni sulla correttezza dell’accatastamento o sulla reale situazione urbanistica possono richiedere specifici accertamenti.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali incerti o di recente consolidamento, può essere richiesta la disapplicazione delle sanzioni, anche se tale profilo deve essere valutato autonomamente rispetto alla debenza dell’imposta.
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