Cassazione Penale, Sentenza n. 2317/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato le condanne emesse dal Tribunale di Ivrea. Le censure principali riguardano: 1) la riqualificazione e l'applicazione dell'art.416 c.p. (associazione per delinquere) per carenza di affectio societatis e per mancata prova di un'organizzazione stabile e di un programma indeterminato; 2) l'insufficienza e la genericità della motivazione rispetto alle intercettazioni e alla loro idoneità a provare la responsabilità (in particolare per i reati di ricettazione e per la partecipazione ai furti); 3) contestazioni sulla applicazione della recidiva e dell'aumento di pena, ritenuti non adeguatamente motivati; 4) doglianze per nullità e carenze motivazionali ai sensi dell'art.606 c.p.p. e per mancato esame di specifiche tesi difensive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi per carenza di specificità e di confronto puntuale con la motivazione delle sentenze di merito. Ha ritenuto che le corti di merito avessero fornito una motivazione analitica e coerente, in particolare sulle prove (intercettazioni, ripartizione di ruoli, disponibilità di mezzi e luoghi per la ricettazione e ristrutturazione dei veicoli) a fondamento della qualificazione di associazione per delinquere e delle responsabilità individuali. Per i capi relativi a ricettazione e partecipazione al furto la Corte ha giudicato non manifestamente illogica la valutazione probatoria delle intercettazioni. Per tutti i ricorrenti è stata disposta la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento, a favore della Cassa delle Ammende, di euro 3.000,00 ciascuno.
Norme richiamate
art. 416 c.p. (associazione per delinquere)
La Corte ritiene che la motivazione di merito abbia adeguatamente dimostrato gli elementi tipici: vincolo stabile, indeterminatezza del programma criminoso, ripartizione di ruoli, disponibilità di mezzi e luoghi per la commissione e la consumazione dei reati; pertanto l'applicazione della norma è ritenuta congrua
art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato)
Richiamato nella discussione di riqualificazione, la Corte osserva che la riqualificazione operata in sede di merito è stata adeguatamente motivata e che le doglianze non hanno dimostrato l'errore nella distinzione tra associazione e concorso continuato
art. 624 e art. 625 n.2 e n.5 c.p. (furto e circostanze aggravanti)
Il fatto indicato al capo 2 è stato riqualificato come furto aggravato; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione delle circostanze e della prova
La Corte ha ritenuto che le intercettazioni, valutate insieme al contesto probatorio, supportino la conclusione secondo cui il ricorrente era consapevole dell'origine delittuosa della merce rivenduta
Richiamata nella motivazione con riferimento a specifici capi, la Corte ha considerato le captazioni e gli altri elementi probatori sufficienti per la qualificazione contestata
art. 99 c.p. (concorso di pene)
Invocato nelle doglianze relative al cumulo e alla valutazione dell'apporto causale individuale, la Corte ha ritenuto inammissibili le contestazioni per genericità e disordine argomentativo
art. 81 c.p. (circostanze aggravanti e determinazione della pena)
Le doglianze sulla modalità di applicazione degli aumenti non hanno compiutamente contestato la motivazione dei giudici di merito; la Corte di legittimità ha richiamato la necessità di censure specifiche per ritenere vizi di motivazione
art. 606 c.p.p. (motivi di nullità o vizi del provvedimento impugnato)
Le censure fondate su nullità o carenze motivazionali devono essere specifiche; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e ripetitive, quindi inammissibili
art. 581 lett. d) c.p.p. (contenuto del ricorso per cassazione)
Richiesto il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato; la mancata indicazione specifica delle ragioni e degli elementi di fatto ha condotto all'inammissibilità
art. 616 c.p.p. (Cassa delle Ammende)
Applicata la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende per ricorsi ritenuti inammissibili, nella misura indicata dalla Corte
Massime di principio
- In Cassazione i ricorsi devono indicare in modo puntuale e specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che contraddicono la motivazione della sentenza di merito; censure generiche o ripetitive sono normalmente dichiarate inammissibili
- Per contestare la qualificazione di associazione per delinquere è necessario confutare, con riferimenti concreti, gli elementi fattuali valutati dal giudice (vincolo stabile, indeterminatezza del programma, ripartizione ruoli, mezzi/luoghi dedicati); semplici argomentazioni di carattere generale non sono sufficienti
- Le intercettazioni possono costituire prova valida se contestualizzate e valorizzate insieme ad altri elementi (rilievi materiali, consegne, ripartizione dei ruoli); per ottenerne l'esclusione occorre dimostrare la loro genericità o l'assenza di collegamento con il reato in modo specifico
- Le doglianze relative alla recidiva o all'applicazione di aumenti di pena devono indicare quale errore logico o giuridico sia stato commesso nella motivazione, con riferimento ai singoli elementi di prova e al contributo colposo o doloso dell'imputato
- Quando si impugna una sentenza con rito abbreviato o si contesta una riqualificazione operata in grado, è essenziale confrontarsi direttamente e dettagliatamente con la motivazione di primo e secondo grado; la mera riproposizione di tesi alternative senza smontare la motivazione porta all'inammissibilità
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