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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2317/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato le condanne emesse dal Tribunale di Ivrea. Le censure principali riguardano: 1) la riqualificazione e l'applicazione dell'art.416 c.p. (associazione per delinquere) per carenza di affectio societatis e per mancata prova di un'organizzazione stabile e di un programma indeterminato; 2) l'insufficienza e la genericità della motivazione rispetto alle intercettazioni e alla loro idoneità a provare la responsabilità (in particolare per i reati di ricettazione e per la partecipazione ai furti); 3) contestazioni sulla applicazione della recidiva e dell'aumento di pena, ritenuti non adeguatamente motivati; 4) doglianze per nullità e carenze motivazionali ai sensi dell'art.606 c.p.p. e per mancato esame di specifiche tesi difensive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi per carenza di specificità e di confronto puntuale con la motivazione delle sentenze di merito. Ha ritenuto che le corti di merito avessero fornito una motivazione analitica e coerente, in particolare sulle prove (intercettazioni, ripartizione di ruoli, disponibilità di mezzi e luoghi per la ricettazione e ristrutturazione dei veicoli) a fondamento della qualificazione di associazione per delinquere e delle responsabilità individuali. Per i capi relativi a ricettazione e partecipazione al furto la Corte ha giudicato non manifestamente illogica la valutazione probatoria delle intercettazioni. Per tutti i ricorrenti è stata disposta la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento, a favore della Cassa delle Ammende, di euro 3.000,00 ciascuno.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p. (associazione per delinquere)

    La Corte ritiene che la motivazione di merito abbia adeguatamente dimostrato gli elementi tipici: vincolo stabile, indeterminatezza del programma criminoso, ripartizione di ruoli, disponibilità di mezzi e luoghi per la commissione e la consumazione dei reati; pertanto l'applicazione della norma è ritenuta congrua

  • art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato)

    Richiamato nella discussione di riqualificazione, la Corte osserva che la riqualificazione operata in sede di merito è stata adeguatamente motivata e che le doglianze non hanno dimostrato l'errore nella distinzione tra associazione e concorso continuato

  • art. 624 e art. 625 n.2 e n.5 c.p. (furto e circostanze aggravanti)

    Il fatto indicato al capo 2 è stato riqualificato come furto aggravato; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione delle circostanze e della prova

  • art. 648 c.p. (ricettazione)

    La Corte ha ritenuto che le intercettazioni, valutate insieme al contesto probatorio, supportino la conclusione secondo cui il ricorrente era consapevole dell'origine delittuosa della merce rivenduta

  • art. 624-bis c.p.

    Richiamata nella motivazione con riferimento a specifici capi, la Corte ha considerato le captazioni e gli altri elementi probatori sufficienti per la qualificazione contestata

  • art. 99 c.p. (concorso di pene)

    Invocato nelle doglianze relative al cumulo e alla valutazione dell'apporto causale individuale, la Corte ha ritenuto inammissibili le contestazioni per genericità e disordine argomentativo

  • art. 81 c.p. (circostanze aggravanti e determinazione della pena)

    Le doglianze sulla modalità di applicazione degli aumenti non hanno compiutamente contestato la motivazione dei giudici di merito; la Corte di legittimità ha richiamato la necessità di censure specifiche per ritenere vizi di motivazione

  • art. 606 c.p.p. (motivi di nullità o vizi del provvedimento impugnato)

    Le censure fondate su nullità o carenze motivazionali devono essere specifiche; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e ripetitive, quindi inammissibili

  • art. 581 lett. d) c.p.p. (contenuto del ricorso per cassazione)

    Richiesto il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato; la mancata indicazione specifica delle ragioni e degli elementi di fatto ha condotto all'inammissibilità

  • art. 616 c.p.p. (Cassa delle Ammende)

    Applicata la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende per ricorsi ritenuti inammissibili, nella misura indicata dalla Corte

Massime di principio

  • In Cassazione i ricorsi devono indicare in modo puntuale e specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che contraddicono la motivazione della sentenza di merito; censure generiche o ripetitive sono normalmente dichiarate inammissibili
  • Per contestare la qualificazione di associazione per delinquere è necessario confutare, con riferimenti concreti, gli elementi fattuali valutati dal giudice (vincolo stabile, indeterminatezza del programma, ripartizione ruoli, mezzi/luoghi dedicati); semplici argomentazioni di carattere generale non sono sufficienti
  • Le intercettazioni possono costituire prova valida se contestualizzate e valorizzate insieme ad altri elementi (rilievi materiali, consegne, ripartizione dei ruoli); per ottenerne l'esclusione occorre dimostrare la loro genericità o l'assenza di collegamento con il reato in modo specifico
  • Le doglianze relative alla recidiva o all'applicazione di aumenti di pena devono indicare quale errore logico o giuridico sia stato commesso nella motivazione, con riferimento ai singoli elementi di prova e al contributo colposo o doloso dell'imputato
  • Quando si impugna una sentenza con rito abbreviato o si contesta una riqualificazione operata in grado, è essenziale confrontarsi direttamente e dettagliatamente con la motivazione di primo e secondo grado; la mera riproposizione di tesi alternative senza smontare la motivazione porta all'inammissibilità

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