Cassazione Civile, Ordinanza n. 20734/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava la restituzione parziale di aiuti PAC relativi agli anni 2015 e 2016 per l'importo di euro 47.144,01. La Corte d'appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto le domande della società agricola dirette all'accertamento negativo e alla condanna della Regione Lombardia. La società agricola ha proposto ricorso per cassazione, ma nelle more del giudizio ha depositato atto di rinuncia al ricorso principale, richiamando sopravvenute pronunce delle Sezioni Unite in fattispecie analoghe. La Regione ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso principale e ha dichiarato estinto il processo di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c., con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, valorizzando la complessità delle questioni e il fatto che il ricorso era stato proposto prima delle successive pronunce delle Sezioni Unite. È stata esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché l'estinzione del giudizio per rinuncia non comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la rituale rinuncia al ricorso principale produce l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso
la rinuncia rituale al ricorso principale determina l'estinzione del giudizio di cassazione, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato
non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso
Cass. n. 19560/2015
richiamata per affermare che la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso principale nel giudizio di cassazione determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c.
- Quando il ricorso principale è rinunciato, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate in presenza di complessità delle questioni trattate e di sopravvenienze giurisprudenziali rilevanti intervenute dopo la proposizione del ricorso.
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