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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20734/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguardava la restituzione parziale di aiuti PAC relativi agli anni 2015 e 2016 per l'importo di euro 47.144,01. La Corte d'appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto le domande della società agricola dirette all'accertamento negativo e alla condanna della Regione Lombardia. La società agricola ha proposto ricorso per cassazione, ma nelle more del giudizio ha depositato atto di rinuncia al ricorso principale, richiamando sopravvenute pronunce delle Sezioni Unite in fattispecie analoghe. La Regione ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso principale e ha dichiarato estinto il processo di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c., con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, valorizzando la complessità delle questioni e il fatto che il ricorso era stato proposto prima delle successive pronunce delle Sezioni Unite. È stata esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché l'estinzione del giudizio per rinuncia non comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    la rituale rinuncia al ricorso principale produce l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso

    la rinuncia rituale al ricorso principale determina l'estinzione del giudizio di cassazione, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato

    non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso

  • Cass. n. 19560/2015

    richiamata per affermare che la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso principale nel giudizio di cassazione determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c.
  • Quando il ricorso principale è rinunciato, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
  • Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate in presenza di complessità delle questioni trattate e di sopravvenienze giurisprudenziali rilevanti intervenute dopo la proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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