Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14569/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto avente ad oggetto la realizzazione di una pavimentazione. Al committente era stato ingiunto il pagamento di euro 19.000 in favore dell'impresa esecutrice; egli ha proposto opposizione deducendo vizi dell'opera e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo nonché il risarcimento dei danni. In primo grado il decreto fu revocato e la società fu condannata a risarcire euro 14.000. In appello, invece, la società ha contestato la tempestività della denuncia dei vizi e la prova del loro riconoscimento o degli asseriti interventi riparatori, ottenendo riforma della decisione. Il ricorrente per cassazione ha denunciato, con il primo motivo, violazione degli artt. 112, 166, 167 c.p.c., 1667, 1669, 2697 e 2969 c.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva accolto un'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi dell'opera tardivamente proposta e comunque non rilevabile d'ufficio, poiché formulata nella comparsa depositata solo all'udienza e non nei termini perentori di costituzione del convenuto. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 1676 e 2697 c.c. per avere la Corte d'appello escluso il riconoscimento dei vizi da parte della società sulla base di un erroneo apprezzamento delle difese e delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che la decadenza del committente dall'azione di garanzia per vizi ex art. 1667 c.c. non è rilevabile d'ufficio e deve quindi essere eccepita tempestivamente dal convenuto nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 167 c.p.c. Poiché nel caso concreto l'eccezione era stata proposta nella comparsa depositata tardivamente, la sentenza d'appello è stata cassata in relazione a tale motivo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Perugia, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata nel dedurre il vizio di ultrapetizione/erronea pronuncia sull'eccezione di decadenza

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla valutazione delle prove e dei fatti non contestati

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 167 c.p.c. per la disciplina della costituzione del convenuto

  • art. 167 c.p.c.

    la decadenza deve essere eccepita nella comparsa di risposta del convenuto, depositata nei termini di legge, a pena di decadenza della stessa eccezione

  • art. 1667 c.c.

    regola la garanzia del committente per vizi dell'opera; la relativa decadenza non è rilevabile d'ufficio

  • art. 1669 c.c.

    richiamato nel primo motivo, ma non oggetto di autonoma decisione nel provvedimento

  • art. 1676 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, senza specifica statuizione autonoma della Corte di cassazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova in ordine alla denuncia/riconoscimento dei vizi e ai fatti costitutivi dell'azione

  • art. 2969 c.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di rilevabilità della decadenza, ma la Corte fonda la decisione sulla non rilevabilità d'ufficio della decadenza ex art. 1667 c.c.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto, la decadenza del committente dall'azione di garanzia per vizi dell'opera ex art. 1667 c.c. non è rilevabile d'ufficio dal giudice.
  • Le eccezioni in senso stretto, non rilevabili d'ufficio, devono essere proposte dal convenuto nella comparsa di risposta depositata nei termini di legge; se la comparsa è depositata tardivamente, l'eccezione è preclusa.
  • Se la decisione d'appello viene cassata per accoglimento di un motivo assorbente, gli ulteriori motivi restano assorbiti e il giudice di rinvio riesamina la controversia anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.