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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48008/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la confisca di prevenzione disposta nei confronti della Sarno Cave s.a.s. (rappresentata da Fiore Raffaele e Fiore Pasquale). Il ricorrente deduceva nullità del decreto per mancata specificità dell'atto di impugnazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) e sosteneva l'esistenza di "novità" giuridiche e di due decisioni di merito sopravvenute che avrebbero giustificato la revoca ex tunc della misura ai sensi dell'art. 7, comma 2, legge 1423/1956. Inoltre si contestava la valutazione della pericolosità sociale, rilevando che i fatti contestati risalivano agli anni '90 e che l'attentato subito da Pasquale Fiore dovesse essere interpretato come ritorsione contro il cugino pentito (Pasquale Galasso), smentendo l'appartenenza a clan locali e la perdurante pericolosità sociale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale successivo al provvedimento definitivo, anche se sancito dalle Sezioni Unite, non costituisce fatto nuovo rilevante ai fini della revoca ex tunc della confisca di prevenzione ai sensi dell'art. 7 L. 1423/1956. Ha ritenuto che l'appello fosse generico e non specifico rispetto alle motivazioni del giudice di primo grado, e che le argomentazioni proposte rappresentassero una rielaborazione critica o una nuova valutazione di merito non ammissibile in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto non decisivo l'evento dell'attentato e ha confermato la valutazione sui collegamenti imprenditoriali e criminali (rapporti con soggetti legati al clan Fabbrocino). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))

    La Corte ha ritenuto che l'atto di impugnazione debba essere specifico nei capi e punti di decisione contestati; l'appello generico e ripetitivo non soddisfa i requisiti e può essere dichiarato inammissibile.

  • art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    La revoca ex tunc della confisca di prevenzione è ammessa solo per 'fatti nuovi' ovvero per prove sopravvenute che siano incompatibili o strutturalmente inconciliabili con la decisione iniziale; il mutamento di orientamento giurisprudenziale non costituisce di per sé tale novum.

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Richiamati rispetto alle formalità e ai contenuti degli atti di impugnazione e dei motivi, con riferimento alla necessità di specificità e chiarezza delle censure.

  • art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Citato in relazione alle modifiche nel sistema delle misure di prevenzione; comunque la revoca prevista dall'art. 7 L. 1423/1956 mantiene la sua funzione limitata e non viene estesa automaticamente dal mutamento giurisprudenziale.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es.: Sez. 1, n. 35756/2019; Sez.1 n.10579/2020; S.U. n.111/2017 Gattuso; S.U. n.4880/2014 Spinelli; Sez.1 del 22/1/2020 Cascio Ingurgio)

    La Corte richiama orientamenti consolidati che affermano che il mutamento interpretativo delle norme a opera della giurisprudenza successiva non costituisce fatto nuovo idoneo a revocare provvedimenti di prevenzione già definitivi.

  • Decisione europea De Tommaso c. Italia

    Richiamata in tema di interpretazione della pericolosità sociale e orientamenti europei, ma la Corte sottolinea che eventuali interpretazioni successive non modificano ex se il giudicato o il provvedimento definitivo.

Massime di principio

  • Il mutamento di giurisprudenza successivo a un provvedimento definitivo non costituisce di per sé "fatto nuovo" ai fini della revoca ex tunc di misure di prevenzione: per ottenere la revoca occorrono fatti o prove sopravvenute che siano incompatibili o strutturalmente inconciliabili con la decisione originaria.
  • Gli atti di impugnazione devono essere specifici: l'appello generico o meramente reiterativo delle istanze già proposte può essere dichiarato inammissibile per carenza di specificità rispetto alle motivazioni del provvedimento impugnato.
  • In sede di legittimità (Cassazione) non è consentito riesaminare i fatti o proporre una nuova valutazione di merito: le critiche che introducono una diversa ricostruzione fattuale sono inammissibili se non fondate su elementi nuovi e decisivi.
  • Eventi esterni (es. attentati subiti) devono essere collegati in modo probatorio e specifico alla situazione soggettiva dell'interessato per poter incidere sulla valutazione della pericolosità sociale; la mera suggestione interpretativa non basta.
  • Per ottenere la revoca di una misura di prevenzione è necessario dimostrare la sussistenza di elementi nuovi, concreti e incompatibili con la precedente decisione, non semplici novità giuridiche o orientamenti dottrinali o giurisprudenziali posteriori.

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