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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04781/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p. pronunciata dal GIP del Tribunale di Novara in relazione a una rapina aggravata ex art. 628, comma 2, c.p., deducendo un unico motivo di violazione di legge. Sosteneva che la pena concordata fosse errata alla luce di una recente sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 628 c.p. nella parte in cui non prevede una riduzione di pena quando il fatto sia di lieve entità. La censura mirava, in sostanza, a sostenere l'illegalità della pena applicata e/o l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha ritenuto però che la pronuncia costituzionale fosse anteriore alla decisione di patteggiamento, sicché la questione avrebbe dovuto essere tempestivamente sollevata in udienza; inoltre ha escluso che si trattasse di errore manifesto nella qualificazione giuridica o di pena illegale, rilevando anche che la particolare tenuità del danno patrimoniale era già stata valorizzata con l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e che la pena base era stata determinata entro la cornice edittale prevista.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto non rientrava tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. nei confronti della sentenza di patteggiamento. Ha ritenuto che non vi fosse un errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto né l'illegalità della pena concordata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ravvisando colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base procedurale della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    delimita i motivi proponibili contro la sentenza di patteggiamento; il motivo dedotto non vi rientra.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità con ordinanza.

  • art. 628, comma 2, c.p.

    in ordine al reato di cui all'art.628 comma 2 cod. pen.

    norma incriminatrice del fatto oggetto di patteggiamento; la pena è stata ritenuta determinata entro la forbice edittale.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

    la particolare tenuità del danno patrimoniale era già stata considerata in sentenza tramite l'attenuante del danno di speciale tenuità.

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione alla Cassa delle ammende presuppone che l'inammissibilità sia causalmente ascrivibile a colpa del ricorrente.

  • Corte costituzionale del 13/5/2024

    sentenza della Corte Costituzionale n. del 13/5/2024

    invocata dal ricorrente per sostenere la riduzione di pena nei fatti di lieve entità, ma ritenuta non utile perché anteriore al patteggiamento e comunque non idonea a fondare il ricorso nei termini dedotti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, i motivi di ricorso sono tassativamente limitati; non è ammissibile una censura che si collochi al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • L'errore nella qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione solo quando sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità; non basta una critica generica o non autosufficiente.
  • Non può parlarsi di pena illegale quando la pena base sia stata determinata entro la cornice edittale prevista dalla norma incriminatrice e la questione mossa miri, in sostanza, a contestare la misura concordata tra le parti.
  • Se una decisione della Corte costituzionale rilevante per il trattamento sanzionatorio è anteriore alla sentenza di patteggiamento, la parte deve farla valere tempestivamente nel procedimento di merito; non può utilizzarla tardivamente per fondare un motivo di ricorso non consentito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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