Cassazione Penale, Ordinanza n. 12634/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per tentato furto aggravato di uno scooter, con pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 200 di multa. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 512 e 526 c.p.p., lamentando anche travisamento della prova, perché la responsabilità sarebbe stata affermata valorizzando dichiarazioni predibattimentali di un teste poi irreperibile. Con il secondo motivo ha contestato l'applicazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede ex art. 625 n. 7 c.p., sostenendo che il mezzo non fosse effettivamente esposto a tale rischio. Con il terzo motivo ha censurato il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., assumendo che il danno fosse minimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non specifico, perché sostanzialmente riproduttivo delle censure già proposte in appello e già disattese, e comunque manifestamente infondato: le dichiarazioni predibattimentali acquisite ex art. 512 c.p.p. possono essere poste a base anche esclusiva e determinante dell'affermazione di responsabilità, purché sorrette da adeguate garanzie procedurali e da un rigoroso vaglio di credibilità; nel caso concreto la credibilità del teste irreperibile era stata corroborata dalla deposizione di altra teste e dal contesto fattuale. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile e generico, poiché non era stato puntualmente dedotto un travisamento della prova idoneo a scalfire l'accertamento di merito sulla esposizione del bene alla pubblica fede. Il terzo motivo è stato reputato manifestamente infondato, poiché l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. richiede un danno lievissimo, requisito escluso dalla motivazione della Corte territoriale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le dichiarazioni predibattimentali possono essere utilizzate, anche in via esclusiva e determinante, se acquisite nel rispetto di adeguate garanzie procedurali e sottoposte a rigoroso vaglio di credibilità, anche alla luce delle modalità di raccolta e del contesto.
Richiamato dal ricorrente come parametro di censura sulla utilizzabilità e valutazione della prova, ma la doglianza è stata ritenuta non specifica e comunque infondata.
L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede ricorre solo se il bene è lasciato in condizioni tali da risultare facilmente sottraibile, in assenza di sorveglianza e controllo continuativi, costanti ed efficaci.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone un danno lievissimo; non basta un danno semplicemente modesto o non di rilevanza minima.
Non citato nel testo.
Massime di principio
- Le censure di legittimità che si limitano a riprodurre le doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili per difetto di specificità.
- Le dichiarazioni rese in fase predibattimentale e acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. possono fondare anche da sole l'affermazione di responsabilità, purché il giudice motivi adeguatamente sulla loro attendibilità e sulla presenza di garanzie procedurali.
- Il controllo di legittimità sul travisamento della prova richiede una deduzione puntuale del dato probatorio asseritamente travisato e della sua decisività; in mancanza, la doglianza resta generica.
- L'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non si esclude in astratto per il solo fatto che il bene si trovi su area pubblica; occorre accertare in concreto se vi fossero modalità di custodia e vigilanza effettivamente idonee a impedire la sottrazione.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il pregiudizio sia lievissimo, secondo una valutazione concreta del danno arrecato o potenzialmente arrecato alla persona offesa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12492/2025 del 01/04/2025
- ordinanza_penale · 1 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12493/2025 del 01/04/2025
- ordinanza_penale · 1 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12501/2025 del 01/04/2025
- ordinanza_penale · 1 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12502/2025 del 01/04/2025
- ordinanza_penale · 1 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12506/2025 del 01/04/2025
- ordinanza_penale · 1 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12537/2025 del 01/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →