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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41517/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Trani che aveva confermato il sequestro preventivo di denaro e beni mobili registrati. I motivi di impugnazione erano: 1) violazione e insufficiente confronto con la clausola di riserva dell'art. 648-bis c.p., sostenendo che alcuni ricorrenti avessero concorso nel reato presupposto e quindi non potessero rispondere di riciclaggio; contestazione che la mera detenzione statica di somme non potesse integrare riciclaggio (che richiederebbe condotta dinamica); 2) nullità o inutilizzabilità dei dati estratti dal cellulare del coindagato Serafino Lozito per mancato rispetto delle garanzie ex art. 360 c.p.p.; 3) carenza di motivazione e contraddittorietà quanto alla concorrenza delle fattispecie di cui agli artt. 648-bis e 512-bis c.p., sostenendo che l'una fosse assorbente rispetto all'altra.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondati i profili dedotti: 1) la clausola di riserva dell'art. 648-bis c.p. risultava rispettata poiché il provvedimento ha dato atto che Santino Olivieri non aveva partecipato al reato presupposto ma aveva ricevuto il profitto nella notte del 24/9/2023; 2) la mera detenzione e il frazionamento tra più soggetti possono integrare il reato di riciclaggio perché idonei ad "ostacolare" l'identificazione della provenienza illecita, con richiamo a orientamenti giurisprudenziali; in ogni caso, sarebbe quantomeno configurabile la ricettazione, legittimando il sequestro; 3) quanto all'indicazione del reato presupposto, la Corte ha seguito l'orientamento che richiede l'indicazione almeno della tipologia di reato presupposto e ha ritenuto che nel caso fosse stata indicata la categoria (reato contro il patrimonio) e la circostanza temporale (ricezione del profitto il 24/9/2023). Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che l'estrazione dei dati dalla memoria di un cellulare costituisca un accertamento tecnico irripetibile: la mancata adozione di specifiche modalità non comporta automaticamente inutilizzabilità dei dati, salvo prova concreta di alterazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e per fondamento fattuale errato. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese di giudizio e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    Il reato di riciclaggio è integrato anche da condotte che "ostacolano" l'identificazione della provenienza illecita; il frazionamento e la ricezione consapevole di parti del profitto sono idonei ad integrare la fattispecie, pur senza atteggiamenti dispositivi complessi

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione richiamata in relazione ai motivi di impugnazione; la Corte valuta la fondatezza e la specificità dei motivi ex art. 606

  • art. 360 cod. proc. pen.

    Disciplina gli accertamenti tecnici non ripetibili; la Corte ha ritenuto che l'estrazione di dati da una memoria informatica non costituisce automaticamente un accertamento tecnico irripetibile tale da rendere inutilizzabili i dati per la mancata applicazione pedissequa della disciplina

  • art. 512-bis cod. pen.

    Richiamato dai ricorrenti per la presunta sovrapposizione con 648-bis; la Corte ha ritenuto la deduzione generica e non adeguatamente motivata, senza accogliere la tesi dell'assorbimento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di ammende per ricorsi inammissibili o infondati; applicata dalla Corte per condannare i ricorrenti al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende

  • Legge 18 marzo 2008, n. 48

    Introdotta per richiedere modalità acquisitive idonee per dati informatici; la Corte osserva che l'obbligo di adottare modalità non determina automaticamente inutilizzabilità dei dati in assenza di prova di alterazione

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Prevede il contraddittorio scritto nel procedimento; indicato nella procedura di trattazione del ricorso

Massime di principio

  • La semplice detenzione e il frazionamento tra più soggetti di denaro presumibilmente di provenienza illecita possono integrare il delitto di riciclaggio se idonei ad "ostacolare" l'identificazione della provenienza, non è sempre richiesto un comportamento dinamico di trasferimento
  • La clausola di riserva dell'art. 648-bis c.p. esclude la punibilità per riciclaggio di chi abbia concorso nel reato presupposto: è necessario verificare, in concreto, la partecipazione o meno al reato presupposto
  • Nel sequestro di rilevanti somme di denaro, la valutazione del fumus del reato presupposto richiede, secondo orientamento consolidato, l'indicazione almeno della tipologia del reato presupposto; l'assenza totale di elementi a conforto del reato presupposto può rendere illegittimo il sequestro
  • L'estrazione di dati da supporti informatici (es. memoria di un cellulare) non è automaticamente un accertamento tecnico irripetibile; la mancata adozione di modalità formali o protocolli non comporta di per sé inutilizzabilità dei dati: va valutata concretamente l'eventuale alterazione
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e argomentati: deduzioni generiche o non circostanziate portano all'inammissibilità del ricorso
  • Ricorsi manifestamente infondati o presentati senza adeguata motivazione possono comportare condanna alle spese e ammende individuali

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