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Ordinanza

Ordinanza n. 3205/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce (Sezione I) n. 485 del 31 marzo 2026,

Giustizia amministrativa202605827

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 485 del 31 marzo 2026, che aveva dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti contro gli atti comunali di approvazione e rilascio di un permesso di costruire convenzionato per un intervento edilizio a destinazione mista

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società appellante ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR che aveva dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti proposti contro la delibera consiliare di approvazione dello schema di convenzione relativo a un permesso di costruire convenzionato ex art. 28-bis d.P.R. n. 380/2001, la precedente delibera della Giunta comunale e il successivo permesso di costruire rilasciato a General Edil s.r.l. per la realizzazione di un complesso residenziale, commerciale e direzionale. L’appellante ha contestato la declaratoria di carenza di interesse a ricorrere, sostenendo di essere direttamente incisa dagli atti in quanto proprietaria di un’area confinante. Ha dedotto che l’intervento, qualificato dall’amministrazione come ristrutturazione edilizia ma ritenuto dalla società una vera riqualificazione urbanistica, avrebbe compromesso la possibilità di locare commercialmente il proprio immobile, diminuito il valore della proprietà e precluso la partecipazione a un eventuale programma integrato di riqualificazione urbana dell’intera zona. Quanto al periculum in mora, ha prospettato il rischio di irreversibile alterazione del tessuto urbano e dell’equilibrio degli interventi ammessi nel bacino commerciale, nonché di ulteriore perdita di valore dell’immobile. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello, negando il periculum anche in ragione dell’avanzato stato di realizzazione della struttura commerciale e delle opere di urbanizzazione, già collaudate per il Comparto 1.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito nel merito né la questione relativa alla legittimazione e all’interesse a ricorrere né le censure rivolte agli atti edilizi e urbanistici. Ha ritenuto che la complessità delle questioni richiedesse l’approfondimento proprio della fase di merito e che le ragioni delle parti potessero essere adeguatamente salvaguardate mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica. L’istanza cautelare è stata pertanto accolta esclusivamente ai fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., con fissazione dell’udienza pubblica per la decisione del merito nel primo quadrimestre del 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la domanda cautelare in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in presenza di esigenze di approfondimento e di salvaguardia delle parti, di accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito; la misura adottata non contiene una decisione definitiva sulla fondatezza dell’appello.

  • art. 28-bis d.P.R. n. 380/2001

    Indicato quale fondamento del permesso di costruire convenzionato oggetto degli atti impugnati.

Massime di principio

  • Quando le questioni cautelari risultano complesse e richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può accogliere l’istanza cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito senza anticipare la decisione sulle questioni controverse.
  • L’accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non equivale a una pronuncia di fondatezza dell’appello né comporta necessariamente la sospensione sostanziale dell’atto o della sentenza impugnata; esso assicura invece una definizione accelerata della controversia nella sede di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareDecisione e riti specialiTitoli abilitativi ediliziPiani attuativi e lottizzazioni
RamiProcesso amministrativoEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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