Cassazione Civile, Ordinanza n. 15240/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di un credito derivante da plurimi rapporti commerciali, con richiesta di ammissione in via ipotecaria per una parte del credito, oltre a interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 e interessi legali. Il giudice delegato aveva ammesso il credito in via chirografaria, escludendo la prelazione ipotecaria e gli interessi moratori; il tribunale, in sede di opposizione ex artt. 98-99 l.fall., aveva respinto l’opposizione. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme cambiarie e dell’art. 25 l.c., contestando l’affermazione di estinzione delle obbligazioni cambiarie e della correlata ipoteca in conseguenza della restituzione dei titoli; 2) violazione delle norme su prova, presunzioni e valutazione delle prove, sostenendo che il fallimento non avesse provato l’estinzione dell’obbligazione cartolare, essendo i titoli in possesso della creditrice; 3) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale, per l’erronea lettura dell’atto denominato "quietanza" del 3 gennaio 2013; 4) violazione delle norme sugli interessi legali e moratori, per avere il tribunale negato gli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002 senza esaminare quelli legali eventualmente dovuti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, inammissibile il terzo e fondato il quarto. Ha affermato che, nei rapporti tra emittente e primo prenditore della cambiale, il rapporto cartolare è riassorbito dal rapporto fondamentale; pertanto, la restituzione dei titoli nell’ambito dell’atto di "quietanza" del 3 gennaio 2013 ha comportato l’estinzione, per compensazione e liberazione, del debito originario che aveva giustificato l’emissione dei pagherò e, con esso, della garanzia ipotecaria accessoria. Ha inoltre escluso che la successiva riconsegna degli stessi titoli potesse far rivivere la vecchia obbligazione cambiaria e la relativa ipoteca, poiché i titoli erano stati utilizzati solo come documentazione del diverso credito poi insinuato. Sul terzo motivo ha rilevato che la censura si limitava a opporre una diversa lettura dell’atto, senza specifica denuncia di violazione dei canoni ermeneutici e senza autosufficiente riproduzione del testo rilevante. Quanto al quarto motivo, la Corte ha cassato il provvedimento perché il divieto di riconoscere gli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002 nelle procedure concorsuali opera solo dalla dichiarazione di fallimento, mentre restano dovuti gli interessi moratori già maturati anteriormente; il giudice di merito avrebbe quindi dovuto esaminarne l’ammissione al passivo. La causa è stata rinviata al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato come base dell’opposizione allo stato passivo
richiamato quale norma del procedimento di opposizione allo stato passivo
richiamato dalla ricorrente; la Corte esclude la sua violazione perché, tra emittente e primo prenditore, il rapporto cartolare è riassorbito dal rapporto fondamentale
le eccezioni personali sono opponibili nei rapporti tra contraenti diretti; nel caso concreto l’estinzione del rapporto originario giustificava il rigetto della pretesa
art. 25 l.c.
richiamato dalla ricorrente; la Corte esclude la violazione in relazione all’estinzione dei titoli e della garanzia
art. 45 r.d. n. 1669 del 1933
il pagamento della cambiale dà diritto alla restituzione quietanzata; la restituzione volontaria del titolo originale prova la liberazione
richiamato nella censura sulla prova dell’estinzione; la Corte ritiene infondata la doglianza alla luce della ricostruzione dei rapporti tra le parti
richiamato nella censura sulle presunzioni; non incide sull’esito data la prova della restituzione dei titoli e della quietanza
richiamato nella censura sulle presunzioni; non incide sull’esito data la prova della liberazione
richiamato nella censura sulla valutazione delle prove; la doglianza è respinta
richiamato nella censura sulla valutazione delle prove; la doglianza è respinta
richiamato per l’interpretazione dell’atto di quietanza; il motivo è inammissibile per difetto di specificità
richiamato per gli interessi legali eventualmente dovuti; il giudice di merito avrebbe dovuto valutarli
art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 231 del 2002
l’esclusione per i debiti oggetto di procedure concorsuali opera solo dalla dichiarazione di fallimento, non per gli interessi già maturati prima
gli interessi moratori si producono automaticamente e sono dovuti fino alla dichiarazione di fallimento
domanda risarcitoria del fallimento respinta per insussistenza dei presupposti
Massime di principio
- Nei rapporti tra emittente e primo prenditore della cambiale, il rapporto cartolare non vive autonomamente in modo pieno rispetto al rapporto causale: l’estinzione del rapporto fondamentale, comprovata anche dalla restituzione dei titoli e da un atto di quietanza, comporta l’estinzione dell’obbligazione cambiaria sottostante e della garanzia ipotecaria accessoria.
- L’ipoteca concessa a garanzia di obbligazioni cambiarie garantisce soltanto le obbligazioni per le quali è stata effettivamente concessa; se il credito garantito si estingue, viene meno anche la garanzia reale, che non può essere "riutilizzata" per una diversa obbligazione successiva senza un nuovo titolo idoneo.
- La restituzione volontaria del titolo originale al debitore costituisce prova della liberazione, e la quietanza può essere rilasciata anche con atto separato rispetto al titolo cambiario, non essendo richiesta una forma esclusiva di annotazione sul titolo.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sull’interpretazione di un atto privato in una mera contrapposizione tra letture alternative: occorre indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e riportare il testo rilevante, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Il divieto di riconoscimento degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 nelle procedure concorsuali opera dalla dichiarazione di fallimento in poi; restano quindi ammissibili e dovuti gli interessi già maturati anteriormente, che devono essere accertati e ammessi al passivo secondo la disciplina speciale.
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