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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3090/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la decisione d'appello contestando la violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p. e art. 573 c.p.p.) per la presunta peggiorazione o mancata effettiva riduzione della pena rispetto al giudice di primo grado; contestano inoltre il vizio di motivazione circa la misura delle riduzioni operate per le circostanze attenuanti (in particolare la diversa modulazione delle attenuanti generiche, dell'art. 62 n.4 e dell'art. 62 n.6 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondati i motivi: il giudice di appello non ha operato una reformatio in peius poiché, pur essendo stata mantenuta la riduzione complessiva riconosciuta in primo grado per alcune attenuanti, ha riconosciuto ulteriormente l'attenuante ex art. 62 n.6 c.p., determinando un'ulteriore diminuzione di pena (sei mesi di reclusione e 120 euro) rispetto al risultato precedente; la quantificazione delle diminuzioni rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione è stata ritenuta congrua e conforme ai criteri dell'art. 133 c.p. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020, conv. in l. n.176 del 2020

    Richiamata la forma di procedimento prevista dalla norma; indicazione procedurale da cui prende spunto l'esame del ricorso

  • art. 597, comma 3 e comma 4 c.p.p.

    Norme sul divieto di reformatio in peius in appello ed effetti sulle statuizioni sanzionatorie; la Corte ha ritenuto che non si sia verificata la reformatio in peius perché l'appello ha portato a una riduzione complessiva della pena per effetto del riconoscimento di un'ulteriore attenuante

  • art. 573, comma 3 c.p.p.

    Richiamata in relazione al divieto di reformatio in peius; assimilata alla valutazione dell'art. 597 per il ricorso dei due imputati

  • art. 62 n.4 c.p.

    Attenuante per il danno di lieve entità; la Corte ha ritenuto che tale attenuante fosse già stata considerata e la riduzione ad essa riferibile era già compresa nella diminuzione complessiva disposta dal primo giudice

  • art. 62 n.6 c.p.

    Attenuante riconosciuta in sede d'appello; il riconoscimento di questa ulteriore attenuante ha consentito una ulteriore riduzione della pena, motivo per cui non è configurabile una reformatio in peius

  • art. 62-bis c.p.

    Riguarda le attenuanti generiche; la Corte ha considerato che le attenuanti generiche erano state già valutate in primo grado e ricomprese nella riduzione complessiva

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena e obbligo motivazionale; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del giudice di merito anche con formule quali "pena congrua" o "pena equa" purché siano indicati i criteri applicati

  • art. 81 c.p.

    Richiamato nella determinazione della pena base con riferimento all'aumento per la continuazione; la Corte d'appello ha escluso tale aumento

  • artt. 133/628 co. I c.p.

    Citazione della quantificazione della pena di base nel primo giudizio; usata per ricostruire il calcolo delle riduzioni e degli aumenti

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius non è violato se l'appello produce complessivamente un risultato non peggiorativo per l'appellante; il riconoscimento di nuove attenuanti in appello che diminuiscono la pena esclude la reformatio in peius anche se la struttura delle singole voci di riduzione varia rispetto al primo grado
  • La riduzione complessiva disposta in primo grado può essere spiegata come effetto cumulativo o unitario delle attenuanti: in sede di appello il giudice può ripartire le singole diminuzioni separatamente purché l'esito non sia peggiorativo
  • La quantificazione delle diminuzioni e degli aumenti di pena è rimessa alla discrezionalità tecnica del giudice di merito; la Corte di legittimità sindaca la correttezza solo nei limiti della motivazione e della coerenza con i criteri dell'art. 133 c.p.
  • La motivazione è adeguata anche se usa espressioni sintetiche (es. "pena congrua") quando risulta comunque che il giudice ha applicato e spiegato i criteri legali per la determinazione della pena
  • Quando si impugna per presunta reformatio in peius è fondamentale dimostrare che l'appello abbia effettivamente peggiorato la posizione dell'appellante in termini concreti e non solo una diversa ricostruzione formale delle singole componenti della pena
  • L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e può essere disposta una sanzione pecuniaria (somma alla Cassa delle ammende)

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