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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01586/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 16 maggio 2024 il Tribunale di Bari ha ritenuto l'imputata responsabile di un reato in materia di gestione dei rifiuti e l'ha condannata alla sola pena dell'ammenda di euro 10.000. L'imputata ha proposto appello avverso la decisione; poiché la sentenza era inappellabile per effetto dell'art. 593, comma 3, c.p.p., l'atto è stato riqualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. Con il ricorso veniva censurata l'affermazione di responsabilità, ma i motivi si risolvevano in doglianze di merito volte alla rivalutazione del compendio probatorio, quindi non deducibili in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha precisato che la riqualificazione dell'impugnazione proposta come appello in ricorso per cassazione, in base al principio di conservazione degli atti, comporta solo il trasferimento del procedimento al giudice competente, senza derogare alle regole proprie del giudizio di legittimità. Ne consegue che l'atto deve rispettare i requisiti sostanziali e formali dell'impugnazione corretta. Poiché il motivo dedotto attingeva esclusivamente il merito e la rivalutazione delle prove, è stato ritenuto inammissibile. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, per la sussistenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 593, comma 3, c.p.p.

    La condanna alla sola pena dell'ammenda rende la sentenza non appellabile.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    principio di conservazione degli atti

    L'impugnazione proposta con forma erronea può essere riqualificata e trasmessa al giudice competente, ma senza alterare le regole dell'impugnazione correttamente qualificata.

  • d.lgs. 152/2006, art. 256, comma 2

    Norma incriminatrice della condotta in materia di gestione illecita di rifiuti contestata nel giudizio di merito.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato nel capo di imputazione con riferimento alla valutazione della responsabilità/prova nel procedimento.

Massime di principio

  • La riqualificazione di un'impugnazione erroneamente proposta come appello in ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., realizza solo il trasferimento dell'atto al giudice competente, ma non consente di eludere le regole del giudizio di legittimità.
  • Chi impugna in cassazione deve articolare motivi riconducibili a vizi di legittimità; sono inammissibili le censure che mirano esclusivamente a una nuova valutazione del compendio probatorio o del merito della decisione impugnata.
  • Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per ragioni riconducibili alla colpa del ricorrente nella proposizione dell'atto, può essere disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioni
RamiReati ambientaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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