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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1040/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Messina, in qualità di legale rappresentante della Effezeta s.r.l., è stato contestato per il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA per le annualità 2013, 2014 e 2015 (art. 5 d.lgs. 74/2000 e art. 81 c.p.), con l'accusa di voler evadere le imposte. Ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva ritenuto responsabile (riducendo la pena rispetto al primo grado) articolando quattro motivi: 1) assenza dell'elemento soggettivo per causa di forza maggiore/prolungata crisi di liquidità della società; 2) ragionevole dubbio per dette cause; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche senza motivazione; 4) prescrizione dell'annualità 2013 già maturata il 26.3.2024.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e quindi ha respinto tutte le censure. Ha confermato la ricostruzione di merito secondo cui: il reato contestato è l'omessa presentazione della dichiarazione (non l'omesso versamento), per cui una generica crisi di liquidità non prova l'assenza del dolo; le doglianze ripetitive senza confronto con la motivazione della Corte distrettuale non superano il vaglio di ammissibilità; il rigetto delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato come esercizio discrezionale del giudice di merito; la prescrizione per il 2013 non era maturata in quanto il momento consumativo è la scadenza comprensiva dei 90 giorni dilatori e il termine decennale, comprensivo degli aumenti e delle interruzioni, non era decorso alla data della sentenza impugnata (6.5.2024). Dichiarato il ricorso inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5

    art. 5 d.lgs. 74/2000 (omessa presentazione della dichiarazione)

    Il reato riguarda l'omessa presentazione delle dichiarazioni; il momento consumativo, per il reato di omessa dichiarazione, coincide con la scadenza del termine comprensivo del periodo dilatorio di 90 giorni (comma 2). Di conseguenza la crisi di liquidità non è in sé idonea ad escludere il dolo per questa fattispecie.

  • Codice Penale, art. 81

    Riferimento al concorso formale o materiale di reati nell'ambito dell'imputazione; applicato nel quadro dell'imputazione pluriennale.

  • D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (modifica D.Lgs. 74/2000)

    introduzione del comma 3-bis all'art. 13 d.lgs. 74/2000

    La modifica prevede una causa di non punibilità per alcuni reati collegati a omessi versamenti se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore (crisi non transitoria di liquidità), ma la portata è limitata ai reati relativi all'omesso versamento di ritenute o IVA: ciò conferma che la crisi di liquidità è rilevante solo per inadempimenti aventi ad oggetto il versamento di somme e non per l'omessa dichiarazione.

  • Codice Penale, art. 62-bis

    Le circostanze attenuanti costituiscono un giudizio di fatto del giudice di merito; l'esclusione delle attenuanti può essere motivata sulla base di ragioni preponderanti rilevate dal giudice e non sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua e non contraddittoria.

  • Codice Penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena; se il giudice esclude attenuanti rilevanti non è necessario esplorare tutti gli altri parametri del medesimo articolo per motivare la decisione.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 17 comma 1-bis

    art. 17 comma 1-bis d.lgs. 74/2000

    Prevede maggiorazioni da includere nel calcolo del termine prescrizionale per i reati tributari; rilevante nel computo del termine decennale di prescrizione.

  • Codice Penale, art. 161

    L'interruzione della prescrizione comporta effetti aumentativi del termine prescrizionale (es. aumento di un quarto) e va conteggiata nel calcolo del termine di prescrizione.

  • Codice di Procedura Penale, art. 616

    Stabilisce l'onere delle spese del procedimento in Cassazione; in caso di inammissibilità il ricorrente può essere condannato alle spese.

  • Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Riferimento giurisprudenziale utilizzato per giustificare, in presenza di profili di colpa del ricorrente nella presentazione di un ricorso inammissibile, l'applicazione di un contributo alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Il reato di "omessa dichiarazione" è consumato con la scadenza del termine comprensivo del periodo dilatorio (90 giorni); pertanto la prescrizione va calcolata a partire da quella data, tenendo conto delle maggiorazioni e delle interruzioni previste dalla legge.
  • Una generica crisi di liquidità della società non è di per sé sufficiente ad escludere il dolo per il reato di omessa presentazione della dichiarazione: l'eventuale causa impeditiva deve essere provata e concernere l'impossibilità di adempiere all'obbligo specifico contestato.
  • Le modifiche normative che tengono conto della crisi di liquidità (es. comma 3-bis art. 13 d.lgs. 74/2000) sono circoscritte ai reati di omesso versamento di somme (ritenute, IVA) e non estendono automaticamente la non punibilità alle omissioni di dichiarazione.
  • La valutazione delle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito: se la motivazione è congrua e logica, il giudizio discrezionale non è sindacabile in cassazione.
  • I motivi di ricorso che si limitano a reiterare in modo pedissequo le argomentazioni già rigettate senza confrontarsi con la motivazione della Corte d'appello sono inammissibili; il ricorrente deve argomentare specificamente perché la motivazione di merito è errata.

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