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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10582/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva definito la sua responsabilità per ricettazione e applicato il trattamento sanzionatorio. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge per il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di ricettazione di lieve entità, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nella valutazione della tenuità del fatto. Con il secondo e il terzo motivo ha censurato, rispettivamente, la sussistenza di due episodi di ricettazione e il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione. La Corte di cassazione ha rilevato che tali ultime doglianze non erano state dedotte in appello e quindi non erano proponibili per la prima volta in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente il mancato riconoscimento della lieve entità in ragione della complessiva valutazione del fatto, dei numerosi precedenti penali anche specifici e della natura dei beni ricettati, richiamando inoltre il principio secondo cui non è configurabile l'attenuante quando l'oggetto del reato sia costituito da carte di credito, poiché rileva la potenziale utilizzabilità seriale dello strumento di pagamento. Quanto ai motivi concernenti la sussistenza delle due ipotesi di ricettazione e la continuazione, li ha dichiarati non consentiti perché nuovi rispetto ai motivi di appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La fattispecie attenuata di ricettazione di lieve entità non è configurabile quando l'oggetto del reato è costituito da carte di credito, dovendosi valorizzare la potenziale utilizzabilità seriale dello strumento e non il solo valore materiale del supporto.

  • art. 606 c.p.p.

    In cassazione non possono essere proposte per la prima volta questioni non dedotte con i motivi di appello, perché estranee ai limiti devolutivi del giudizio di secondo grado.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile quando introduce censure nuove non esaminate nei gradi di merito o comunque non consentite in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La lieve entità della ricettazione va esclusa quando la condotta ha ad oggetto carte di credito, poiché il danno non si esaurisce nel valore del supporto materiale ma comprende la potenziale utilizzabilità seriale dello strumento di pagamento.
  • La valutazione della lieve entità richiede una considerazione complessiva del fatto, della personalità dell'imputato e della natura dei beni ricettati, con rilievo anche dei precedenti penali specifici.
  • Nel giudizio di cassazione non sono proponibili questioni nuove che non siano state previamente dedotte in appello, perché il sindacato di legittimità resta nei limiti devolutivi dell'impugnazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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