Cassazione Penale, Sentenza n. 00670/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi deducono vizi di diritto e di motivazione della sentenza d'appello. Domenico Stillitano contestava l'attribuzione della responsabilità per concorso mediante omissione ("responsabilità di posizione") e la mancanza del dolo specifico, nonché la determinazione del profitto ai fini della confisca (art. 12-bis d.lgs. 74/2000). Rocco Stillitano proponeva cinque motivi: inutilizzabilità del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e delle dichiarazioni rese in sede di verifica; erronea qualificazione come amministratore di fatto; incongruità della motivazione con riferimento all'omessa dichiarazione (capo C) e all'emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo D); ed errori nella misura e nella ripartizione della confisca. Domenico Manti censurava l'uso prevalente delle dichiarazioni confessorie e di coimputati (Andrea Amatrudo), la loro inutilizzabilità in assenza delle garanzie previste e la mancanza di riscontri adeguati per affermare la paternità della fattura contestata (capo E).
La decisione
La Corte di Cassazione ha pronunciato una decisione parzialmente favorevole ai ricorrenti: 1) ha annullato senza rinvio la condanna di Stillitano Domenico per il capo D (fattura per operazioni inesistenti) per estinzione del reato per prescrizione; 2) ha annullato con rinvio la sentenza dell'appello relativamente ai seguenti profili: capo C (omessa dichiarazione) nei confronti di Domenico Stillitano e Rocco Stillitano; capo D nei confronti di Rocco Stillitano; capo E (fattura inesistente) nei confronti di Domenico Manti; e la statuizione sulla confisca nei confronti di Rocco e Domenico Stillitano, rinviando per nuovo giudizio in ordine alla sussistenza dei reati e alla quantificazione/assegnazione del profitto da confiscare. Invece è divenuta irrevocabile la dichiarazione di responsabilità di Rocco Stillitano per il capo B (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti, 1/10/2012), poiché le relative censure sono state ritenute infondate. La Corte ha ritenuto fondate, per Rocco, le censure relative alla motivazione sul capo C e D (che hanno imposto il rinvio); per Manti ha ritenuto fondate le censure sulla dipendenza dalla sua confessione e sull'utilizzabilità delle dichiarazioni amministrative, annullando con rinvio il capo E. In sintesi: parziale accoglimento dei ricorsi, con annullamento senza rinvio per prescrizione di un capo (Stillitano D), conferma di un capo per Rocco (B) e rinvio per nuovo giudizio su altri capi e sulla confisca.
Norme richiamate
codice penale, artt. 40 (comma finale), 43 e 110
Art. 110 (concorso di persone nel reato) applicato per valutare la responsabilità concorrente; principi sulla imputazione per concorso mediante omissione e sulle esigenze di dolo specifico sono richiamati nella valutazione della colpevolezza.
d.lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 5, 8, 12-bis
Art. 2 riguarda la dichiarazione fraudolenta (capo B); art. 5 l'omessa dichiarazione relativa alle imposte dirette (capo C); art. 8 l'emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo D ed E); art. 12-bis disciplina la confisca per equivalente e il criterio di determinazione del profitto illecito, rilevante nel giudizio sulla corretta quantificazione e ripartizione della confisca.
codice di procedura penale, art. 606 (comma 1, lett. b) e e))
Art. 606 indica i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge e il vizio di motivazione, criteri utilizzati per valutare le doglianze dei ricorrenti.
codice di procedura penale, art. 587
Disciplina l'estensione dell'impugnazione tra concorrenti: l'impugnazione proposta da uno degli imputati giova anche agli altri se non fondata su motivi esclusivamente personali; applicata per estendere gli effetti dell'accoglimento del ricorso di Rocco anche a Domenico.
codice di procedura penale, artt. 63, 64, 350
Norme processuali richiamate dai ricorrenti in tema di utilizzabilità e valore probatorio degli atti e delle dichiarazioni rese nel procedimento amministrativo di verifica.
disp. att. cod. proc. pen., art. 220
Regola l'acquisizione e la validità del processo verbale di constatazione; la Corte precisa che eventuali vizi non comportano automaticamente inutilizzabilità degli elementi probatori, salvo specifiche sanzioni previste dal rito.
Massime di principio
- La mera "responsabilità di posizione" (essere amministratore di diritto) non è sufficiente a provare il concorso doloso nei reati tributari: occorre dimostrare il contributo volontario e il dolo specifico.
- Per riconoscere un amministratore di fatto non è necessario che il soggetto eserciti tutti i poteri tipici dell'organo di gestione; è sufficiente un'attività gestionale significativa, continua e non meramente occasionale, valutata nella sua complessità.
- L'omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette (art. 5 d.lgs. 74/2000) non può essere provata mediante la sola ricostruzione o omissione relativa alla dichiarazione IVA: i profili contabili e i criteri di accertamento sono distinti.
- Le dichiarazioni di coimputati o rese in sede di verifica fiscale possono avere valore probatorio, ma richiedono cautela e, se sono decisive, devono essere corroborate da riscontri esterni e non essere acquisite in violazione delle garanzie procedurali; diversamente la motivazione può essere viziata.
- Il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e le osservazioni degli operatori possono essere utilizzati se non contravvengono a norme che ne determinano l'inutilizzabilità; l'eventuale illegittimità non determina automaticamente nullità dei risultati probatori se non prevista dalla norma di riferimento.
- La confisca per equivalente richiede l'individuazione del profitto collegato ai singoli concorrenti; in caso di mancata indicazione della quota, la quantificazione può richiedere nuovo accertamento in sede di merito (eventuale criterio di ripartizione a parti uguali se non diversamente determinabile).
- La recidiva incidere sulla prescrizione: dichiarazioni di recidiva possono sospendere o allungare i termini di prescrizione, con effetti pratici sulla estinzione o meno di alcuni reati.
- In cassazione molte censure procedurali vengono valutate anche alla luce del principio della "resistenza" della decisione (il giudice d'appello può prescindere da prove contestate se non decisive), ma quando la condanna si fonda su vizi logici o su elementi essenzialmente inconsistenti la Suprema Corte può annullare con rinvio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00546/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00633/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00646/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00653/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00661/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00667/2026 del 08/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →