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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20256/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento del danno proposta davanti al Giudice di pace contro lo Stato, in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la dedotta violazione della direttiva comunitaria sul limite massimo di arsenico tollerabile nell'acqua potabile. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda, ma il Tribunale di Roma, investito dell'appello della Presidenza del Consiglio, ha accolto il gravame ritenendo tempestiva l'impugnazione. Nel ricorso per cassazione la parte originaria attrice ha dedotto un unico motivo, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente fatto decorrere il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. dal 3 febbraio 2016, data che sarebbe stata soltanto quella della comunicazione del deposito della sentenza e non del deposito/pubbicazione effettiva, avvenuta invece il 14 ottobre 2015. Il ricorrente ha inoltre affermato che non fossero applicabili i principi di Cass. SU 18569/2016 perché la sentenza non avrebbe riportato una doppia data, ma una sola data di deposito, da presumersi coincidente con la pubblicazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla tempestività dell'appello, osservando che il Tribunale aveva correttamente applicato i principi delle Sezioni Unite in tema di decorrenza del termine per impugnare dalla data in cui siano stati eseguiti gli adempimenti idonei a rendere la sentenza pubblicamente conoscibile. La Corte ha qualificato l'accertamento della data di pubblicazione come apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità e ha aggiunto che dal biglietto di cancelleria prodotto dallo stesso ricorrente risultava l'annotazione "depositata sentenza numero 180/2016 in data 3.2.2016", circostanza che non rendeva illogica la decisione del Tribunale. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare decorre dalla data in cui la sentenza è divenuta pubblicamente conoscibile, secondo gli adempimenti di pubblicazione rilevanti nel caso concreto.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La causa era stata inizialmente fissata per la decisione in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e possono essere poste a carico della parte ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55

    È richiamato ai fini della liquidazione delle spese secondo i parametri forensi.

Massime di principio

  • La decorrenza del termine lungo per impugnare va individuata in base alla data in cui sono stati completati gli adempimenti idonei a rendere la sentenza pubblicamente conoscibile, non già in base a mere prospettazioni della parte sulla data di deposito o di comunicazione.
  • L'accertamento della concreta data di pubblicazione o degli adempimenti di pubblicità della sentenza, ove compiuto dal giudice di merito sulla base degli atti, è un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se congruamente motivato.
  • Quando la parte ricorrente contesti la tempestività di un'impugnazione avversaria, deve dimostrare in modo puntuale l'erroneità dell'accertamento sulla data di decorrenza del termine, non essendo sufficiente un'interpretazione alternativa degli stessi documenti.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e può trovare applicazione l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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