Cassazione Penale, Ordinanza n. 15374/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il detenuto, in espiazione di una pena detentiva di quattro anni e sei mesi per rapina aggravata e lesioni personali, ha chiesto la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l'istanza ritenendo necessario proseguire la detenzione intramuraria, anche in considerazione di condotte aggressive tenute durante la carcerazione. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo difensore, sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 47 l. 354/1975, agli artt. 125 c.p.p. e 111 Cost., lamentando che il giudice non avrebbe adeguatamente motivato il diniego e avrebbe erroneamente applicato i presupposti e le finalità dell'affidamento in prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero inammissibili perché sollecitavano una rivalutazione del merito e non si confrontavano specificamente con l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata, la quale risultava compiutamente motivata e non manifestamente illogica o contraddittoria. È stato valorizzato il potere discrezionale del giudice di sorveglianza nella valutazione della persistenza della detenzione intramuraria. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
norma richiamata come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
norma richiamata come parametro del ricorso per cassazione per vizio di motivazione
art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354
disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale, rispetto alla quale è stato denunciato un erroneo apprezzamento dei presupposti applicativi
richiamato quale parametro della motivazione del provvedimento
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione e del giusto processo
norma applicata per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si risolvono in mere doglianze di fatto o in una richiesta di nuova valutazione del merito, senza una critica specifica e puntuale delle rationes decidendi del provvedimento impugnato.
- Il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale rientra nella discrezionalità del giudice di sorveglianza, purché la decisione sia sorretta da motivazione compiuta, non manifestamente illogica o contraddittoria.
- Ai fini del controllo di legittimità non è sufficiente allegare in astratto un vizio motivazionale o una violazione dei presupposti della misura alternativa: occorre confrontarsi con il contenuto concreto dell'ordinanza e dimostrarne l'effettiva carenza argomentativa.
- La persistenza di condotte aggressive del detenuto durante l'espiazione può essere valorizzata quale indice ostativo alla concessione dell'affidamento in prova, ove il giudice ritenga necessaria la prosecuzione della detenzione intramuraria.
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