Cassazione Civile, Ordinanza n. 07496/2026 del 29/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, agli aventi diritto, di somme liquidate in un giudizio risarcitorio per sinistro stradale mortale. Le somme erano state versate all'avvocato incaricato dell'incasso, ma non erano poi pervenute integralmente agli eredi perché il legale le aveva consegnate a un soggetto diverso da quello che, secondo i ricorrenti, ne era effettivamente titolare. La società assicuratrice, chiamata a rispondere in manleva per la responsabilità professionale dell'avvocato, ha impugnato la sentenza d'appello con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1253 c.c., 1916 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il credito dei coeredi verso il legale si fosse estinto per confusione, perché i medesimi soggetti avrebbero poi cumulato, per successione, la qualità di creditori e quella di debitori del medesimo rapporto restitutorio; con il secondo ha censurato la declaratoria di inammissibilità, ex art. 345, comma 2, c.p.c., della deduzione relativa alla confusione, affermando che tale questione non era nuova oppure che non dipendeva dall'asserito effetto liberatorio del pagamento ex art. 1189 c.c. La Corte ha ritenuto decisivo che la sentenza d'appello si fondasse su una pluralità di rationes decidendi autonome e che una di esse, l'insussistenza dell'effetto liberatorio del pagamento eseguito dal legale nei confronti del dante causa, non fosse stata effettivamente censurata in cassazione. Per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società assicuratrice. Ha rilevato che la decisione di merito era sorretta da una ratio autonoma e decisiva non adeguatamente impugnata, ossia l'insussistenza dell'effetto liberatorio del pagamento ex art. 1189 c.c.; di conseguenza, anche le censure sulla confusione del credito restavano prive di interesse e il ricorso non poteva essere esaminato nel merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla confusione, quale causa estintiva dell'obbligazione per coincidenza nella stessa persona delle qualità di creditore e debitore
richiamato dalla ricorrente in tema di surrogazione dell'assicuratore
invocato in relazione alla valutazione delle prove e delle allegazioni
invocato in relazione alla valutazione delle prove
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
richiamato quale fonte del preteso debito restitutorio del dante causa
art. 345, secondo comma, c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta novità in appello della questione di confusione
richiamato nel motivo relativo all'onere probatorio
norma decisiva: la Corte d'appello aveva escluso l'effetto liberatorio del pagamento eseguito al soggetto non legittimato; la Cassazione ha ritenuto tale ratio non adeguatamente censurata
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a giustificare il dispositivo, il ricorso per cassazione deve investire tutte le rationes; l'omessa o inefficace censura di una sola di esse rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse, poiché la decisione resterebbe comunque ferma.
- La confusione, quale causa di estinzione dell'obbligazione, è un'eccezione in senso lato e può essere rilevata in base alla mera allegazione della coincidenza tra le qualità di creditore e debitore; tuttavia, se il giudice di merito esclude in modo autonomo un presupposto logico-giuridico della pretesa estintiva, tale statuizione va specificamente censurata in cassazione.
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente contestare in modo solo apparente una delle argomentazioni della sentenza d'appello: se il ricorrente dichiara espressamente di non avere interesse a impugnare un passaggio decisivo, quella ratio si consolida e preclude l'esame delle ulteriori doglianze collegate.
- L'effetto liberatorio del pagamento ex art. 1189 c.c. costituisce presupposto preliminare da verificare rispetto a successive deduzioni estintive o restitutorie: se tale effetto è escluso e la relativa statuizione non è impugnata, non può utilmente prospettarsi una confusione fondata su un credito restitutorio derivato da quel pagamento.
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