Cassazione Civile, Ordinanza n. 28861/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del corrispettivo di una fornitura di merci. La società debitrice propose opposizione sostenendo, in sostanza, di non avere sottoscritto la scrittura del 10 luglio 1997 che richiamava un accordo di riconoscimento del debito e di pagamento mediante ricevute bancarie; nei gradi di merito furono valorizzati accertamenti e dichiarazioni provenienti anche da procedimenti penali e perizie grafologiche. Il Tribunale rigettò l’opposizione ritenendo provato il credito e la firma. La Corte d’appello dichiarò l’appello inammissibile ex art. 348-ter c.p.c. per genericità e mancanza di probabilità di accoglimento. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente dedusse: 1) violazione dell’art. 348-ter c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile il gravame; 2) omesso esame/violazione dell’art. 132 c.p.c. per non avere considerato dichiarazioni rese ai carabinieri da un terzo che avrebbero indicato una fornitura difettosa e la sospensione dei pagamenti; 3) omesso esame di perizie grafologiche che escludevano la riconducibilità della firma; 4) omesso esame di ulteriori dichiarazioni e di un rapporto di polizia giudiziaria; 5) violazione dell’art. 132 c.p.c. per non avere ritenuto che, una volta disconosciuta la scrittura, gravasse sulla controparte la prova della genuinità del documento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico perché non specificava quale concreta violazione della disciplina processuale fosse imputata all’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c.; ha inoltre ribadito che il ricorso contro la sentenza di primo grado, quando l’appello sia stato dichiarato inammissibile, deve indicare espressamente i motivi di appello e l’ordinanza di inammissibilità, così da dimostrare che le questioni non siano coperte da acquiescenza o giudicato interno. I motivi dal secondo al quinto sono stati parimenti dichiarati inammissibili perché privi della necessaria allegazione dei motivi di appello e, quindi, non idonei a dimostrare che le questioni dedotte in cassazione fossero state effettivamente devolute al giudice del gravame. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’ordinanza di inammissibilità dell’appello è ricorribile per cassazione solo per vizi propri e per violazioni della legge processuale compatibili con la struttura del giudizio.
Richiamato quale parametro processuale della declaratoria di inammissibilità dell’appello.
art. 111, comma 7, Cost.
Consente il ricorso per cassazione contro l’ordinanza di inammissibilità dell’appello solo nei limiti dei vizi propri dell’ordinanza.
Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, dopo l’inammissibilità dell’appello, occorre indicare espressamente i motivi di appello e la motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-ter c.p.c. è impugnabile per cassazione soltanto per vizi propri dell’ordinanza e per violazioni processuali specifiche, non per una nuova revisione del merito della controversia.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto contro la sentenza di primo grado a seguito di appello dichiarato inammissibile, il ricorrente deve indicare espressamente i motivi di appello e l’ordinanza di inammissibilità, al fine di dimostrare che le questioni dedotte non siano state oggetto di acquiescenza o di giudicato interno.
- La censura di genericità o di omesso esame non è ammissibile se il ricorso non riproduce o almeno non riassume in modo puntuale i motivi già proposti in appello e non spiega la loro relazione con le questioni sottoposte alla Corte di cassazione.
- La deduzione dell’onere della prova o del disconoscimento di un documento non può essere esaminata in cassazione se non risulta che tale questione sia stata specificamente devoluta al giudice d’appello nei termini necessari a superare la preclusione derivante dall’inammissibilità del gravame.
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