Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19674/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bari aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Con l'unico motivo di ricorso la condannata deduceva vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse reso una motivazione solo apparente nel respingere la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. In sostanza, contestava la valutazione di non particolare tenuità, senza però confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, che valorizzava la particolare intensità del dolo e la sequenza delle condotte mendaci: prima la falsa dichiarazione di aver conseguito la patente e di averla dimenticata, poi, prevedendo possibili controlli, la fornitura delle generalità del fratello, e infine l'ammissione dell'addebito solo dopo la scoperta della falsità tramite il confronto tra persona e fotografia sul documento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generica la censura sulla motivazione, osservando che il ricorso non si confrontava con la congrua e non apparente argomentazione della Corte di appello circa il diniego dell'art. 131-bis c.p., basato sulla particolare intensità del dolo e sulla condotta complessiva dell'imputata. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; il fatto consiste nella falsa attestazione sulla propria identità o su qualità personali.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione evidenzi una particolare intensità del dolo e una condotta complessiva incompatibile con la lieve offensività.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura di motivazione è inammissibile quando si limita ad affermare l'apparenza della motivazione senza confrontarsi specificamente con le ragioni effettivamente poste a base della decisione impugnata.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimamente sorretto da una motivazione che valorizzi la particolare intensità del dolo e la complessiva condotta dell'agente, specie se la falsità è stata reiterata o mantenuta fino alla scoperta.
  • Nel valutare l'art. 131-bis c.p. il giudice può considerare non solo l'evento, ma anche le modalità concrete della condotta e il grado di consapevolezza dell'agente, ove rivelino un disvalore non tenue.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.