Cassazione Penale, Sentenza n. 24151/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari (18/10/2024) che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato a carico di Giandolfi, sostenendo che la Corte aveva errato nell'applicare la normativa sulla sospensione della prescrizione. In particolare il ricorrente deduceva che, per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, continuerebbe ad applicarsi la disciplina introdotta dalla legge n.103/2017 (art.159, comma 2, cod. pen. nel testo 103/2017), la quale sospende il corso della prescrizione tra la scadenza del termine previsto dall'art.544 c.p.p. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado e la pronuncia della sentenza di gravame, fino a un massimo di 1 anno e 6 mesi. Se tale regime si fosse applicato, la prescrizione non si sarebbe compiuta alla data indicata dalla Corte territoriale. La difesa dell'imputato aveva invece osservato che la sentenza di primo grado non aveva pronunciato una condanna bensì una declaratoria di non punibilità ex art.131-bis c.p., sicché la sospensione invocata non poteva trovare applicazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha rilevato che la questione centrale sollevata dal Procuratore generale (la natura e la portata della sospensione della prescrizione sancita dall'art.159, comma 2, nella versione introdotta dalla legge n.103/2017) è, in punto di fatto, estranea al caso concreto perché quella sospensione si applica in relazione a sentenze di condanna. Nel caso di specie il giudice di primo grado aveva pronunciato una proscioglienza per non punibilità (art.131-bis c.p.), che non equivale a una sentenza di condanna; dunque la sospensione prevista dalla versione 2017 di art.159 c.p. non poteva essere invocata. La Corte ha altresì richiamato la recente risposta delle Sezioni unite (12/12/2024) secondo cui la legge n.103/2017 si applica ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, ma ha osservato che tale principio non incide sul giudizio di ammissibilità del ricorso. Conseguentemente resta ferma la decisione della Corte d'appello (proscioglimento per intervenuta prescrizione alla data indicata nella sentenza territoriale).
Norme richiamate
art. 159 cod. pen. (comma 2, testo introdotto dalla legge n.103/2017)
il corso della prescrizione rimane sospeso ... dal periodo previsto dall'art. 544 c.p.p. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado
La sospensione prevista dalla versione 2017 opera solo se è intervenuta una sentenza di condanna; non si applica se il primo giudice ha pronunciato una proscioglienza per non punibilità (art.131-bis c.p.).
Ha modificato art.159 c.p. introducendo sospensioni del corso della prescrizione legate al deposito della motivazione delle sentenze di condanna; la sua applicabilità ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 è stata confermata dalle Sezioni unite.
Ha riformulato la disciplina della sospensione della prescrizione a decorrere dal 1/1/2020; rappresenta un passaggio normativo intermedio nella vicenda regolamentare della prescrizione.
Ha abrogato il comma 2 dell'art.159 c.p. (testo 103/2017) e introdotto l'art.161-bis c.p.; ha modificato definitivamente il regime della prescrizione per i reati commessi dopo il 1/1/2020.
Prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto; una pronuncia che accerta la non punibilità non costituisce una sentenza di condanna e quindi non attiva gli effetti (come la sospensione) che la normativa collega alle sentenze di condanna.
Indica i termini per il deposito della motivazione della sentenza; è richiamato dalla norma sulla sospensione della prescrizione (art.159 comma 2 testo 103/2017) come punto temporale di riferimento per l'inizio della sospensione.
Sezioni unite penali, decisione 12 dicembre 2024
Hanno risposto che per i reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019 si applica la disciplina di cui alla legge n.103/2017; per i reati dal 1/1/2020 si applica la legge n.134/2021.
Massime di principio
- La sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n.103/2017 (art.159, comma 2, testo 2017) si attiva solo ove sia intervenuta una sentenza di condanna: una sentenza di proscioglimento per non punibilità (art.131-bis c.p.) non è equiparabile ad una condanna e non provoca la sospensione.
- Per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 la disciplina applicabile è quella prevista dalla legge n.103/2017 (come chiarito dalle Sezioni unite); per i reati commessi dal 1/1/2020 trova applicazione la legge n.134/2021.
- Nel valutare la prescrizione occorre verificare concretamente le pronunce intervenute in primo grado: la mera esistenza di un precedente giudizio non implica l'automatica attivazione di sospensioni se quel giudizio non ha accertato una condanna.
- L'estinzione del reato per prescrizione è, in termini di vantaggio per l'imputato, più favorevole rispetto alla proscioglienza per non punibilità; il giudice può adottare d'ufficio la declaratoria di estinzione per prescrizione ove sia più favorevole.
- In impugnazioni della pubblica accusa su questioni di diritto complesse (es. regime della prescrizione) è fondamentale collegare la questione normativa ai fatti processuali concreti: se il fatto decisivo mancante (es. assenza di condanna) rende inapplicabile la norma, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
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