Cassazione Civile, Ordinanza n. 10686/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata di una procedura concorsuale. In primo grado era stato riconosciuto un indennizzo di euro 3.000, calcolato in euro 500 per ciascuno dei sei anni ritenuti irragionevoli. La parte istante ha proposto opposizione sostenendo che l'indennizzo avrebbe dovuto essere parametrato all'intera durata della procedura fallimentare e non solo alla frazione reputata irragionevole, oltre a contestare l'ammontare liquidato. La Corte d'appello ha rigettato l'opposizione, ritenendo corretta la considerazione del solo periodo eccedente la durata ragionevole e congrua la quantificazione, valorizzando la natura del credito, relativo a retribuzioni di lavoro dipendente. Avverso tale decreto è stato proposto ricorso per cassazione con tre motivi: il primo deduceva violazione dell'art. 2-bis l. n. 89/2001, degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per motivazione totalmente carente o apparente in ordine ai criteri di quantificazione dell'indennizzo; il secondo lamentava omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d'appello avesse ignorato la natura alimentare del credito, la durata della procedura e l'importo rilevante del credito stesso; il terzo censurava la liquidazione delle spese della fase monitoria, assumendo che avrebbero dovuto essere liquidate almeno in misura media, se non massima, secondo i parametri del d.m. n. 55/2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la motivazione del decreto impugnato, seppur sintetica, era esistente e non apparente: la Corte d'appello aveva indicato i criteri seguiti, richiamando la natura del credito da lavoro dipendente e la funzione compensativa del ristoro del patema d'animo connesso alla durata della procedura. Ha inoltre escluso l'omesso esame di fatti decisivi, osservando che le circostanze dedotte erano state in realtà considerate e che la censura investiva soltanto il giudizio di merito sulla quantificazione dell'indennizzo, riservato al giudice ex art. 2-bis l. n. 89/2001. Anche il terzo motivo è stato rigettato: la liquidazione delle spese della fase monitoria, effettuata applicando la tabella n. 8 del d.m. n. 147/2022, era legittima perché il giudice non è vincolato al valore medio dei parametri, potendo collocarsi tra minimo e massimo; la somma di euro 420, pur definita di valore minimo, risultava comunque superiore al minimo tabellare e prossima al medio. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Nella liquidazione dell'equa riparazione il giudice deve applicare i criteri legali di quantificazione e può motivare anche in forma sintetica, indicando gli elementi rilevanti per la misura dell'indennizzo; la determinazione dell'importo è rimessa al suo apprezzamento, purché non arbitrario.
La censura di omessa pronuncia o di ultrapetizione è infondata quando il giudice di merito abbia comunque considerato le circostanze dedotte, ancorché non le abbia esplicitate in modo analitico.
La motivazione del provvedimento è sufficiente se consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito, senza necessità di una trattazione estesa, specie nei procedimenti di equa riparazione.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il fatto sia stato comunque valutato dal giudice, anche sinteticamente, e la censura miri in realtà a sollecitare una diversa valutazione di merito.
art. 111 Cost.
La motivazione del decreto deve rispettare il canone costituzionale, ma può essere concisa se rende comprensibile la decisione.
Le spese seguono la soccombenza, salvo diversa statuizione o specifiche ragioni di compensazione.
La liquidazione dei compensi professionali deve avvenire entro i limiti dei parametri tabellari, senza che sussista un vincolo legale alla liquidazione del valore medio.
Per la fase monitoria il giudice può fare applicazione della tabella n. 8 e liquidare il compenso in un importo compreso tra minimo e massimo, con scelta discrezionale non necessariamente coincidente con il valore medio.
Massime di principio
- Nel procedimento per equa riparazione la motivazione del decreto può essere sintetica, purché dia conto dei criteri di liquidazione adottati e renda percepibile la ratio della quantificazione.
- L'indennizzo per irragionevole durata va commisurato alla sola frazione di tempo eccedente la durata ragionevole del processo, non all'intera durata complessiva del procedimento.
- La deduzione di omesso esame di fatti decisivi non è ammissibile quando il giudice di merito abbia considerato i fatti allegati e la censura miri soltanto a ottenere una diversa valutazione del loro peso ai fini della quantificazione.
- In tema di liquidazione dei compensi professionali, il giudice non è tenuto a collocarsi sul valore medio dei parametri tabellari, essendo sufficiente una liquidazione compresa tra minimo e massimo e sorretta da motivazione non illogica.
- Se una censura sulle spese è infondata in diritto, la Corte di cassazione può rigettarla senza cassazione con rinvio, anche in presenza di un'omessa pronuncia del giudice di merito.
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